Durata del porto d’armi: c’è confusione
armietiro.it – di Ruggero Pettinelli / Si sta verificando in queste settimane, in alcune questure, un curioso fenomeno: parliamo di cacciatori o tiratori che vi si recano per rinnovare il loro porto d’armi (per caccia o Tiro a volo), convinti che sia giunto a scadenza dopo una validità di 5 anni, mentre in realtà la sua validità è ancora di 6 anni. Si recano, quindi, negli uffici di Ps con oltre un anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista del documento. E ovviamente, con un tale anticipo, vengono rimbalzati dagli uffici preposti.
La situazione è abbastanza surreale ma, visto che a quanto pare si sta verificando, conviene quindi ribadire quale sia oggi la disciplina giuridica relativa alla validità dei porti d’arma per caccia o Tiro a volo.
Entrambi i porti d’arma hanno sempre tradizionalmente avuto, negli ultimi decenni, validità di sei anni dal rilascio. In linea di principio bisognerebbe recarsi a rinnovarli quando siano scaduti ma, considerando le tempistiche previste dagli uffici di Ps per il loro rinnovo, è prassi normale presentare i documenti 3-4 mesi prima della scadenza (atteso il fatto che la durata prevista per il procedimento amministrativo è di 90 giorni, che diventano 120 per il rinnovo del porto per difesa personale). In questo modo è possibile che il rilascio del nuovo documento coincida con la scadenza del vecchio, facendo sì che non vi siano interruzioni temporali nelle facoltà per il titolare di andare a caccia o praticare l’attività sportiva in poligono. Fintanto che non viene rilasciato il nuovo porto d’armi, il cittadino ha facoltà di conservare il vecchio e utilizzarlo fino a scadenza, anche dopo aver inoltrato i documenti per il rinnovo.
Attenzione, però: il decreto legislativo 104 del 2018, che ha recepito la direttiva europea del 2017, ha stabilito che i porti d’arma per caccia e Tiro a volo dovranno avere non più durata di 6 anni, bensì di 5 anni. La norma però non ha validità retroattiva, quindi hanno validità di 5 anni SOLO i porti d’arma rilasciati dopo il 14 settembre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 104). Tutti i porti d’arma rilasciati PRIMA del 14 settembre 2018, CONTINUANO a valere 6 anni.
Vale anche la pena di ricordare che, in teoria, anche i porti d’arma avrebbero dovuto seguire l’attuale normativa per i documenti di identità, che prevede la scadenza in coincidenza con il compleanno del titolare. In realtà, tuttavia, questa regola non è praticamente mai stata applicata ai porti d’arma (salve poche questure), perché l’autorità di pubblica sicurezza ha ritenuto di non consentire una proroga variabile di validità rispetto alla scadenza prevista (6 o 5 anni), fino alla coincidenza con il compleanno. Proroga che, a seconda dei casi, potrebbe anche arrivare a ben 11 mesi oltre la scadenza tecnica prevista.
Quindi, ricapitolando: i porti d’arma per caccia o Tiro a volo rilasciati PRIMA del 14 settembre 2018, valgono SEI ANNI dal rilascio; i porti d’arma per caccia o Tiro a volo rilasciati DOPO il 14 settembre 2018, valgono CINQUE anni dal rilascio. I porti d’arma normalmente NON scadono al compleanno, a meno che ciò non sia esplicitamente indicato sulla licenza.