Lombardia: approvata preapertura a corvidi e caccia in deroga allo storno

Approvata dalla Giunta regionale della Lombardia la delibera che definisce le date per la preapertura della stagione venatoria ai soli corvidi, in appostamento fisso e temporaneo: 1, 4, 8, 11 e 15 settembre 2022 da un’ora prima dell’alba fino alle ore 13.00. In conseguenza la chiusura è anticipata al 14 gennaio 2023 compreso.

Autorizzata anche la caccia in deroga allo storno, con l’obbiettivo di tutelare i danni alle colture agricole. Potrà infatti essere cacciato nei frutteti, oliveti e vigneti in presenza del frutto pendente, nonché ad una distanza non superiore a 500 metri dalle suddette colture localizzate sul territorio delle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio, in quanto interessate da notevoli danni causati dallo Storno.

Il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 1 e il 31 ottobre 2022 e da cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dal competente ufficio regionale territoriale agricoltura foreste caccia e pesca, quindi dopo aver presentato specifica domanda. Ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Storno, ovvero ST, si potrà eseguire nelle forme da appostamento fisso e vagante, senza l’utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura. Sarà possibile prelevare un numero massimo pari a 8.000 capi prelevabili nei territori delle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio ed un numero massimo pari a 300 cacciatori autorizzabili al controllo e di capi non superiore a 40 per ciascun cacciatore.
Commenta Fidc Brescia: “La delibera ricalca in gran parte quella dello scorso anno ma un passaggio ci ha fatto sorridere: ” Ai sensi del comma 6-bis dell’art 19 bis della L. n. 157/92 inoltre, l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito qualora sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. A questo proposito non può essere considerato “nucleo vegetazionale” una singola pianta. ISPRA con nota n. 68191 del 3 dicembre 2019 ebbe modo di esprimersi al riguardo. Si ribadisce anche in questa sede la posizione a suo tempo sostenuta e si richiede quindi di escludere dalla tipologia dei nuclei vegetazionali produttivi sparsi singole piante in vaso e piante di dimensioni modeste interrate di recente o mancanti di frutti pendenti” .

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