Calendario Venatorio Campania 2022/2023 con riserva…

La giunta regionale in data 13 luglio 2022 con atto n. 377 ha deliberato” l’uscita del Calendario Venatorio regionale.

Le associazioni venatorie campane Fidc, Anlc, Enalcaccia, Arci Caccia, Italcaccia e Anuu Migratoristi, venute a conoscenza attraverso la pagina facebook dell’assessore Caputo che la Giunta Regionale della Campania avrebbe approvato il calendario venatorio 2022/2023 con modifiche da apportare, hanno inviato una lettera al Presidente della Regione e all’Assessore esprimendo il proprio disappunto.

“Innanzitutto – scrivono – si apprende con grande stupore l’anomalia legislativa scelta della Giunta Regionale la quale per la prima volta nella redazione dei calendari venatori sceglie di approvare il Calendario Venatorio annata 2022/23 demandando poi non si sa bene a quali uffici o organi amministrativi la stesura definitiva dello stesso. Auspichiamo che le modifiche da apportare siano solo di carattere “formale” e non certamente “sostanziale” altrimenti dovremo amaramente constatare che l’assessorato e la Giunta Regionale hanno deciso di “abdicare” i propri compiti istituzionali e legislativi a soggetti terzi i quali sicuramente non sono stati certamente investiti del necessario consenso popolare.

Giova, a questo punto, ricordare che il calendario venatorio, così come previsto dalla vigente normativa, è pervenuto alla sua approvazione in Giunta dopo aver acquisito i pareri obbligatori ma non vincolanti sia dell’Ispra che del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale. Nell’ultima riunione di tale organo tecnico scientifico regionale, tenutasi in data 06 giugno 2022, si era giunti, anche su espressa richiesta dell’assessore ad una bozza di calendario venatorio rispettosa della vigente normativa, delle direttive comunitarie e dei nuovi key concepts tanto che la stessa è stata concordata e condivisa all’unanimità anche dalle associazioni agricole ed ambientaliste ivi presenti, pertanto ora non si comprende quali modifiche al testo dovrebbero essere apportate e soprattutto da quale ulteriore organo tecnico scientifico regionale!.
Auspichiamo che quanto stabilito e deliberato nell’ultima riunione del CTFVR venga recepito nell’emanando calendario venatorio altrimenti dovremo prendere atto non solo di un preciso e chiaro intento “persecutorio” e “punitivo” verso la categoria dei cacciatori da parte della Giunta Regionale della Campania, volta a mortificarne le legittime aspettative agli insensati desiderata del mondo animalista, ma soprattutto che gli impegni assunti dall’assessore regionale Caputo non hanno alcuna valenza politica vincolante per la Giunta Regionale della Campania.
Sia ben chiaro che qualora si voglia dar corso ad “insensate” ed “inspiegabili” modifiche maggiormente restrittive rispetto alla bozza di calendario venatorio così come approvata nel CTFVR impugneremo direttamente il calendario venatorio agendo anche ulteriormente innanzi a tutte le altre competenti autorità giudiziarie per la difesa degli interessi e dei diritti di tutti i cacciatori campani”.

“In sintesi addestramento cani dal 1 al 15 settembre; dal 18 settembre al 30 settembre caccia solo da appostamento a colombaccio tortora e merlo senza cane caccia, col cane a tutte le altre specie, quaglia compresa dal 1 ottobre; chiusura turdidi, beccaccia ed acquatici al 19 gennaio; tre giornate fisse per gli acquatici dopo il 19 gennaio fino al 30 gennaio tranne che per l’alzavola; solo i corvidi fino al 10 febbraio tranne che nelle aree Sic e Zps; Nei Sic e Zps apertura generale a tutte le specie 1 ottobre chiusura beccaccia 31 dicembre; chiusura turdidi 8 gennaio; chiusura acquatici 18 gennaio; chiusura corvidi 30 gennaio”.

Di seguito la sintesi:

Periodi di caccia (2022/2023) DGR n. 377 del 13.7.2022

 Calendario Venatorio Campania 2022/2023 con riserva...    SPECIE Sett. apertura   ott   nov   dic   gen   feb
I II I II III I II III I II III I II III I
Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia (dal 1 gennaio al 10 febbraio soltanto da appostamento)       1 ott                         10 feb
Tortora (dal 18 settembre al 1 ottobre 2022 soltanto da appostamento)     18 sett       17 ott                    
Merlo (dal 18 settembre al 1 ottobre 2022 soltanto da appostamento)     18 sett                   31 dic        
Colombaccio (dal 18 settembre al 1 ottobre 2022 e dal 1 gennaio al 30 gennaio 2023 soltanto da appostamento)     18 sett                           30 gen  
Quaglia     1 ott         30 nov              
Fagiano (dal 30 nov al 30 gen solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli ATC)       1 ott           30 nov             30 gen  
Volpe     1 ott                     30 gen  
Starna (solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli ATC)     1 ott         30 nov              
Coniglio selv. (solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli ATC)       1 ott           30 nov              
Lepre comune     1 ott               31 dic        
Cinghiale     2 ott               31 dic        
Allodola     1 ott               31 dic        
Beccaccia (con la limitazione dell’orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00 e di carniere. Nel mese di gennaio il prelievo sarà subordinato ad una pianificazione basata sul monitoraggio della specie)           1 ott                         19 gen    
Cesena Tordo sassello       1 ott                   19 gen    
Tordo bottaccio     1 ott                   19 gen    
Alzavola Canapiglia* Codone* Folaga* Fischione* Gallinella d’acqua* Germano reale* Marzaiola* Mestolone* Porciglione* (alzavola fino al 19 gennaio 2023) * Nella III dec. di gennaio nei giorni 25, 29, 30 gennaio 2023                 1 ott                               19 gen             *  
Beccaccino Frullino (esclusivamente in caccia vagante)       1 ott                       30 gen  

Periodi di caccia (2022/2023) nelle zone pSIC SIC ZPS

 Calendario Venatorio Campania 2022/2023 con riserva...    SPECIE   Sett.   ott   nov   dic   gen   feb
I-II III I II III I II III I II III I II III I
Gazza     1 ott                     30 gen  
Ghiandaia     1 ott                     30 gen  
Tortora     1 ott   17 ott                    
Cornacchia g     1 ott                     30 gen  
Colombaccio     1 ott                     30 gen  
Quaglia     1 ott   30 ott                    
Fagiano     1 ott                     30 gen  
Volpe     1 ott               31 dic        
Starna     1 ott         30 nov              
Coniglio selv.     1 ott         30 nov              
Lepre comune     1 ott               31 dic        
Cinghiale     1 ott               29 dic        
Allodola Merlo     1 ott               31 dic        
Beccaccia con la limitazione dell’orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00)     1 ott                   31 dic        
Cesena Tordo bottaccio Tordo sassello       1 ott                 8 gen      
Alzavola Canapiglia Folaga Fischione Gallinella d’acqua Germano reale Marzaiola Mestolone       1 ott                         18 gen    
Beccaccino Frullino (esclusivamente in caccia vagante)       1 ott                     18 gen    

Per il periodo dal 20 gennaio al 10 febbraio 2023 è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.

Non è consentita in tutte le aree “Natura 2000” la caccia al Porciglione e al Codone, né il controllo dei corvidi con lo sparo al nido nei luoghi dove è possibile la presenza di Lodolaio (Falco subbuteo) e Gufo (Asio otus).

Al fine di limitare il disturbo arrecato dall’esercizio venatorio alle specie di avifauna tutelate, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) la caccia è consentita solo dalle ore 7:00 alle 12:00, con l’eccezione, ove insistano aree di caccia specifica in battuta, della caccia al cinghiale.

Le precedenti indicazioni sono coordinate con quanto stabilito al successivo paragrafo “Divieti in Aree Natura 2000”, in caso di discordanza prevale l’indicazione più restrittiva.

CARNIERE

Si riportano di seguito i limiti di carniere, coerenti con quanto indicato dall’ISPRA nei pareri relativi ai precedenti calendari venatori e nella “Guida per la stesura dei calendari venatori …”, nonché nella D.G.R. n. 5304 del 6.8.1999 relativa alle Aree Contigue del Parco Nazionale del Vesuvio:

  • fauna stanziale: cinque capi complessivi per giornata per la specie cinghiale con la limitazione a due capi per giornata per la specie volpe e fagiano. Per quest’ultima specie, solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C. . A un capo per giornata lepre, starna e coniglio. Per queste ultime due specie solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C. . Il prelievo stagionale per la fauna stanziale non dovrà superare i 10 capi per la lepre, 5 capi per la starna e per il coniglio;
  • fauna migratoria: venti capi complessivi per giornata (quindici capi nelle aree pSIC, SIC, e ZPS) con le seguenti ulteriori limitazioni: quindici capi per merlo (dal 19 al 30 settembre 5 capi), cesena, tordo bottaccio, tordo sassello (dal 20 al 30 gennaio 5 capi); dieci capi per anatidi (nelle giornate 25, 29, 30 gennaio 5 capi), rallidi, limicoli e colombaccio; cinque capi per quaglia, allodola e tortora e da gennaio, anche per il colombaccio; tre capi per beccaccia, codone e porciglione. Nelle zone Natura 2000 incluse nelle Aree contigue del parco del Vesuvio si riportano ulteriori limiti di carniere per le seguenti specie: beccaccia due capi, quaglia e tortora tre capi.

Il prelievo stagionale per la fauna migratoria non dovrà superare: venticinque capi per quaglia e allodola; quindici capi per codone e porciglione; dieci capi per tortora; venti capi per beccaccia.

GIORNATE DI CACCIA

Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate di caccia consecutive. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, incluse anche le giornate effettuate nelle Aziende – Faunistico – Venatorie, in quelle Agrituristico – venatorie, ed in altre regioni.

Non è consentito cacciare il martedì ed il venerdì; nelle aree pSIC, SIC e ZPS anche il lunedì è giornata di silenzio venatorio.

ORARIO DI CACCIA

L’attività venatoria può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell’art. 24 della L. R. 26/2012 e s.m.i., tenendo conto dell’ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto). Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l’orario consentito, per attendere ai lavori preparatori di posizionamento e rimozione dell’appostamento temporaneo, sempre che l’arma sia scarica e in custodia. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima e dopo l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia.

L’attività venatoria su Beccaccia (Scolopax rusticola) potrà essere esercitata solo dalle ore 7:30 alle ore 16:00.

UTILIZZAZIONE ED ADDESTRAMENTO CANI

L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, è disciplinato dagli artt. 14, 22 comma 1 e 24 comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e, nelle parti non contrastanti con tale Legge, dal Regolamento “Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento emanato con D.P.G.R. n. 627 del 22 settembre 2003.

Tali attività sono consentite, nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l’attività venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio e nel periodo compreso dal 1 settembre al 15 settembre 2022.

Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, gli Uffici competenti provvederanno obbligatoriamente ad attuare i dovuti monitoraggi territoriali ed eventualmente ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività segnalando la zona interessata agli Uffici competenti.

Eventuali successivi regolamenti in materia saranno pubblicizzati con la massima tempestività.

Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie l’addestramento dei cani è consentito con le medesime modalità sopra indicate.

Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo “Divieti in Aree Natura 2000”, punto 2. lettere h) ed i).

L’uso del cane per attività venatoria su fauna selvatica è consentito, esclusivamente, per le specie e durante i periodi indicati nel presente calendario venatorio.

Durante la caccia da appostamento nella prima decade di febbraio, è consentito l’utilizzo di un solo cane per cacciatore esclusivamente per il riporto nel raggio di 200 metri dall’appostamento, e solo per il recupero della selvaggina ferita o abbattuta.

Nelle aziende agrituristiche venatorie, l’addestramento e l’allenamento dei cani sarà consentito secondo quanto disposto dal DPGR 627 del 22.09.2003.

VERIFICHE ATTITUDINALI PER CANI DA CACCIA

Le verifiche attitudinali dell’ENCI, Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, svolte secondo i protocolli attuativi dell’Ente, e tenuto conto del protocollo tra Regione Campania ed ENCI, di cui alla D.G.R. n. 485 del 27 luglio 2017, sono sempre consentite nel periodo di attività venatoria e nell’indicato periodo di addestramento/allenamento cani. Nei periodi in cui l’attività venatoria non è consentita, nei territori destinati a caccia programmata, di competenza gestionale degli ATC, è possibile unicamente lo svolgimento di verifiche attitudinali anche su selvaggina naturale, senza sparo. Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.), le verifiche innanzi citate, sono inibite per il periodo che va dal 10 aprile al 15 luglio, e per esse va acquisito il preventivo parere del CTFVR ai sensi dell’art 11 comma 9 della L.R. 26/2012.

Dette verifiche saranno autorizzate dagli Uffici regionali territorialmente competenti acquisendo propedeuticamente la seguente documentazione:

  1. parere del competente ATC, sulla compatibilità ambientale e faunistica della, specifica, verifica atti- tudinale a svolgersi;
  2. per le verifiche da svolgersi su aree private, assenso dei proprietari e conduttori, in cui dette aree ricadano;
  3. per le verifiche da svolgersi su aree demaniali, nulla osta dei Comuni in cui dette aree ricadano.

Gli Uffici regionali territorialmente competenti (ex STP), in base alla regolarità della documentazione esibita, provvederanno al rilascio della relativa autorizzazione.

PREVENZIONE PESTE SUINA AFRICANA

Per rafforzare le misure di biosicurezza durante l’attività venatoria, ai fini della prevenzione della Peste Suina Africana, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 255 del 16/05/2020 allegato D (Criteri biosicurezza caccia):

  1. le aree di caccia devono essere assegnate, in modo fisso per l’intera annata alle singole squadre, in modo tale che ogni squadra sia fogata ad un determinato territorio ed in caso di abbattimento la carcassa non dovrà essere trasportata su lunghe distanze;
  2. ogni squadra è obbligata a stipulare un contratto di smaltimento degli scarti di macellazione, ivi compresi pelle e visceri con stabilimenti autorizzati secondo la normativa vigente (Reg. (CE) 1069/2009 artt. 23 e 24), pena il divieto di caccia per l’intera annata venatoria.

CACCIA DI SELEZIONE

Il Piano di caccia di selezione approvato dalla Regione Campania per il 2022 con DDR 1 del 12/01/2022 è stato integrato con le misure urgenti di prevenzione e contenimento della PSA contemplate nel Decreto Legge 17/02/2022 n. 9, convertito in legge il 7/04/22 n.29 al fine non solo di massimizzare il prelievo selettivo programmato per la riduzione degli impatti causati dalla specie alle attività antropiche e/o sulla biodiversità nel territorio regionale, ma anche per aumentare l’efficacia degli interventi previsti dal Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della PSA.

Per caccia di selezione ai sensi dell’art. 18 della Legge 157/1992, nonché dell’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203…” le Regioni possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”

La Caccia di selezione al cinghiale con metodi selettivi, sarà attuata con l’ausilio di arma a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40, dotata di ottica di mira. Il periodo previsto è dal 1° gennaio al 31 dicembre, l’attività venatoria può essere esercitata da tre ore prima del sorgere del sole fino a tre ore dopo il tramonto e sarà condotta esclusivamente da punti fissi e dal personale individuato dalla normativa vigente, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. l’utilizzo di strumenti per coadiuvare la visione notturna (fari, visori e termografia a infrarossi) nota Parere ISPRA n. 69489 del 30/12/2021; nota ISPRA CEREP del 5/04/2022; nota DGSAF del 21/04/2021 (GESTIONE DEL CINGHIALE E PESTE SUINA AFRICANA ELEMENTI ESSENZIALI PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE);
  2. l’utilizzo di foraggiamento attrattivo, secondo le modalità indicate dalla nota dell’ISPRA (prot. l1687/T – A23-T-A25 del 16/02/2016), che:
  3. • dovrà essere effettuato con mais o altresì escludendo scarti di alimentari ed altri rifiuti;
  4. • non potrà essere superiore a 2 punti per km2 e ad un punto per cacciatore;
  5. • la quantità di foraggio da utilizzare in ogni sito è fissata in 1 kg di mais da granella per giorno;
  6. • dovrà essere prontamente sospeso in concomitanza con la fine dell’intervento. del completamento del piano di prelievo autorizzato.

Battute di caccia al cinghiale

Non è permesso ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia nelle giornate delle battute autorizzate.

Criteri di sicurezza

Allo scopo di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità – (gilet, casacca, pettorina, giacconi, ecc.) Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia consentita l’attività venatoria.

Zone umide

All’interno delle zone umide non è permesso utilizzare munizioni contenenti piombo. Per il periodo dal 21 gennaio al 9 febbraio è vietato collocare appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide. Adempimenti legati all’adesione dell’Italia all’AEWA – con legge n. 66 del 6.2.2006.

Richiami

Fermo restando i principi generali stabiliti dalla vigente legge regionale in materia, è consentito l’uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione, provenienti da allevamento, correttamente identificati mediante marcatura inamovibile numerata e detenuti nel rispetto delle norme sanitarie inerenti la detenzione di volatili.

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