Piemonte: il Consiglio di Stato accoglie ricorso contro ENPA

Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 24 giugno 2022, ha accolto il ricorso del Ministero dell’Interno e di fatto invalidato la sentenza del Tar del Piemonte 1129 del 2016 con la quale l’Enpa aveva ottenuto l’annullamento dei provvedimenti con cui il Prefetto di Torino aveva approvato le nomine di guardie giurate volontarie che non prevedevano competenze (prevenzione e vigilanza) al di fuori degli animali da affezione.

Come già visto in altre occasioni infatti, la giurisprudenza amministrativa e penale ha riconosciuto agli agenti dell’ENPA estesi poteri, comprensivi anche delle attribuzioni degli agenti di polizia giudiziaria, nel solo ambito della protezione degli animali di affezione, ovvero “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità”.

“Per quanto riguarda, invece, il più ampio settore della tutela degli animali in generale (riguardante, fra l’altro, i campi dell’attività venatoria, della conservazione della fauna selvatica, dello svolgimento della zootecnia, dell’itticoltura e della pesca, nonché dell’utilizzo degli animali nelle attività circensi e dello spettacolo;), tali soggetti restano titolari di meri poteri di polizia amministrativa, qualora la normativa statale o regionale preveda tali attribuzioni” precisa il Consiglio di Stato. Un concetto molto semplice, ribadito molte volte in tantissime occasioni. Ma evidentemente mal digerito dal mondo animalista, dato che continua a sbatterci la testa. bighunter.it

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