La Corte Costituzionale boccia la legge ligure sulla caccia
La Consulta ha giudicato incostituzionale la legge regionale ligure che permette la caccia nelle aree boschive attraversate dal fuoco dopo soli 3 anni dall’evento incendiario, derogando a quanto previsto dalla legge nazionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza 144 pubblicata il 13 giugno 2022, ha dichiarato incostituzionale la legge regionale ligure sulla caccia del 1999, nella parte in cui abbassa da dieci a tre anni il periodo di interdizione alle attività venatorie nei boschi incendiati.
La disposizione era stata approvata dal Consiglio regionale ligure nel 2008, ma con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza firmata dal presidente Giuliano Amato, dal redattore Giulio Prosperetti e dalla cancelliera Filomena Perrone, perde efficacia.
La decisione del giudice delle leggi è stata accolta con soddisfazione dalla Lega Abolizione Caccia. I giudici costituzionali hanno affermato che l’ambiente delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, alcune delle quali sono certamente regionali.
In pratica la materia ambientale vede una competenza concorrente tra lo Stato, che deve occuparsi di creare una normativa uniforme sull’intero territorio nazionale, e le Regioni, che sono tenute al rispetto delle prescrizioni statali e possono adottare norme che incidono sulla tutela dell’ambiente solo se elevano lo standard di protezione previsto dalla legge nazionale.
La Consulta ha ribadito che le norme nazionali sull’ambiente hanno una funzione di limite minimo di salvaguardia e, pertanto, le norme regionali possono intervenire solo per innalzare il livello di tutela.
I giudici costituzionali hanno concluso affermando che, la norma regionale ligure che riduce la durata del divieto di caccia sui territori percorsi da incendi da dieci a soli tre anni, abbassa lo standard di protezione ambientale fissato dallo Stato, nell’esercizio della competenza esclusiva di cui all’art. 117 Costituzione, e per tale ragione va dichiarata incostituzionale.
Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni è disciplinato dal titolo V della Costituzione che, proprio all’articolo 117, inserisce la tutela dell’ambiente tra le competenze esclusive del legislatore nazionale.