Incidente con animali selvatici o di allevamento responsabilità diverse? Chi paga i danni?
Un cinghiale non è certo una pecora, soprattutto in caso di incidente con un veicolo, e il coraggio non c’entra nulla. Le responsabilità per danni a persone e cose, infatti, variano in maniera considerevole a seconda che l’urto coinvolga un animale selvatico come l’ungulato dotato di zanne o uno da allevamento come un ovino o un bovino.
Nel primo caso, infatti, la responsabilità è della Regione, nel secondo può essere del pastore, dell’allevatore ma può anche essere ripartita al 50% con l’automobilista che potrà così ritrovarsi a pagare metà delle spesa sostenuta.
A meno che, questi in giudizio non sia in grado di dimostrare di aver adottato tutti gli accorgimenti del caso per evitare l’urto.
Chiarimenti, in proposito, li forniscono due recenti sentenze rispettivamente del Tribunale di L’Aquila e del Tribunale di Cuneo, entrambe del 31 dicembre 2021.
Nel diffonderle su Internet e nel commentarle, gli esperti del periodico specializzato All-In Giuridica di SEAC, ne evidenziano le differenze.
Per urto contro un cinghiale, la responsabilità spiegano può ricadere sulla Regione. Nel caso oggetto di sentenza, la frequente e incontrollata presenza di fauna selvatica sulla strada è stata ritenuta “indice di una negligenza della Regione nello svolgimento dei compiti di controllo, omettendo quelle iniziative, quali il tele-controllo volto a ridurre il numero dei capi, atte ad impedire che gli animali selvatici si spingano regolarmente sulla strada ed integrino un ricorrente pericolo per la circolazione stradale”.
A ciò si somma l’ulteriore negligenza “nell’attività di controllo della fauna selvatica” che “ben poteva essere presuntivamente desunta da circostanze di fatto quali un’anomala sovrabbondanza di capi in una determinata zona o il ripetersi di attraversamenti e sinistri coinvolgenti animali su una certa strada”. In relazione, invece, alle responsabilità della Provincia come ente proprietario della strada, questa è stata esclusa dal Tribunale dell’Aquila “essendo inesigibile l’apposizione di recinzioni lungo il bordo stradale e/o dei perimetri boschivi o l’illuminazione notturna al di fuori dei centri abitati ed essendo presente la segnaletica stradale di avvertimento”.
Nel caso dell’urto contro animale di allevamento, invece, gli esperti SEAC ricordano come in base al Codice Civile e alle sentenze della Cassazione in materia “la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario dell’animale o dell’utilizzatore concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, finanche quando il danneggiato sia lo stesso conducente. Si configura, infatti, a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo e di luogo”.
In caso negativo, quindi, le spese potranno essere ripartite con concorso di colpa al 50% fra automobilista e proprietario dell’animale, o con percentuali differenti o totalmente a carico del proprietario dell’animale, in base ad eventuali evidenze emerse in giudizio.