Che cosa significa per i cacciatori europei il nuovo regolamento sul divieto di utilizzo delle munizioni al piombo nelle zone umide?

Bruxelles, 3 dicembre 2020 – Dopo mesi di scrutinio, lunghi ritardi e critiche da parte di molti stakeholder, si prevede che il nuovo regolamento che vieta l’utilizzo dei pallini di piombo nelle zone umide sarà effettivo a partire da gennaio 20231 in tutti i paesi dello Spazio economico europeo (SEE). Il testo del regolamento è accessibile a questo link nelle diverse lingue:

https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/064660/6/consult

La maggior parte degli Stati membri dell’UE già dispone di leggi in materia, ad eccezione di Polonia, Irlanda, Romania, Slovenia e Malta. È altresì importante notare che in Slovenia la caccia agli uccelli acquatici non è un’attività molto diffusa e Malta ha pochissime zone umide.

In che modo questo regolamento è differente?

  • La definizione di “zona umida” presente in questo regolamento è molto più ampia se confrontata a quella ritenuta valida nelle legislazioni nazionali esistenti. Ad esempio, essa include torbiere con e senza acqua visibile e potrebbe potenzialmente comprendere qualsiasi terreno dopo forti piogge.
  • Un ulteriore elemento consiste nella predisposizione di una zona “cuscinetto” di 100 metri intorno a tutte le “zone umide”. Sarà vietato scaricare pallini di piombo entro i 100 metri dalle zone umide indipendentemente dalla specie cacciata.
  • Chiunque sia trovato in possesso di munizioni al piombo entro 100 metri dalle “zone umide” sarà ritenuto colpevole a meno che non sia in grado di dimostrare che quelle munizioni sono destinate ad altro tipo di caccia.

 La definizione di “zona umida”

I cacciatori e i funzionari incaricati al controllo e all’applicazione della normativa avranno bisogno di chiare linee guida per essere in grado, ad esempio, di valutare correttamente le piccole aree di acqua temporanea o le torbiere (compresa la silvicoltura su terreno torbioso) alla luce del presente regolamento. Non è certamente un compito facile anche a causa della generale mancanza di chiarezza su come definire le torbiere.

A seguito delle critiche formulate dalla Federazione europea per la caccia e la conservazione (FACE), oltreché dai suoi membri e dai partner, su come la definizione di Ramsar manchi di certezza giuridica, la Commissione europea (CE) ha recentemente affermato che la definizione di zona umida dovrebbe essere interpretata “in modo proporzionato” e valuta l’eventualità di pubblicare linee guida in merito. La FACE ritiene che ciò sia indispensabile per un’attuazione efficace del regolamento. La CE ha inoltre affermato che le autorità nazionali si trovano nella migliore posizione per tenere conto delle specificità dei diversi territori e fornire orientamenti ai funzionari incaricati al controllo o alle parti interessate su come interpretare correttamente la definizione

1 Questa data dipende dalla data di pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Una volta pubblicato, il regolamento potrebbe essere impugnato dinanzi ai tribunali dell’UE da uno Stato membro o da un cacciatore ritenuto “direttamente interessato” dal regolamento in questione. I tribunali nazionali che si occupano di future cause riguardanti il regolamento possono anche chiedere chiarimenti sull’interpretazione del regolamento alla Corte di giustizia europea (la cosiddetta pronuncia pregiudiziale). Considerando la non chiarezza del regolamento, questa è una possibilità concreta.

di zona umida, in linea con l’obiettivo del regolamento (la protezione uccelli acquatici) e con il principio di proporzionalità.

L’intervento tardivo della CE dimostra la necessità di chiare linee guida senza le quali la definizione di zona umida utilizzata in questo regolamento risulta essere troppo complessa. Tuttavia, rimarrà da verificare se le linee guida o altri indirizzi a livello nazionale nell’ambito di applicazione del regolamento siano compatibili con i principi generali del diritto UE. Questo perché i regolamenti dell’UE sono, in linea di principio, direttamente applicabili (a differenza delle direttive) e non dovrebbero richiedere una guida interpretativa per la loro corretta applicazione.

 Messa al bando del semplice “possesso” di munizioni al piombo

Se un cacciatore viene trovato in possesso di munizioni al piombo entro 100 metri di distanza dalla “zona umida” ma non sta cacciando uccelli acquatici né in zona umida, può dimostrare con qualsiasi mezzo consentito alle autorità preposte al controllo che stava praticando un altro tipo di caccia.

Un cacciatore potrebbe giustificarsi dicendo che stava semplicemente attraversando la zona umida per cacciare altrove. Ovviamente sarà difficile per un cacciatore che porta con sé munizioni al piombo dimostrare di non andare a caccia in zone umide perché una giornata tipica di caccia normalmente prevede il tempo impiegato anche ad attraversare rigagnoli d’acqua e terreno bagnato.

Ad esempio, se un agente delle forze dell’ordine trova entro 100 metri da una zona umida un cacciatore che trasporta munizioni al piombo, è facile per il cacciatore rivendicare un “fatto positivo” (“Sto cacciando pernici altrove“), ma si troverebbe in difficoltà nel dimostrare un “fatto negativo” (“Non vado a caccia di anatre entro 100 metri dalle zone umide“).

Le autorità incaricate all’applicazione della legge devono essere profondamente consapevoli di questo, così come delle leggi che proteggono i diritti fondamentali dei cittadini. Questo aspetto del regolamento deve essere considerato attentamente al momento della sua applicazione a livello nazionale. In questo contesto, sarà importante che le associazioni venatorie chiedano di valutare se inversione dell’onere della prova sia compatibile con le costituzioni nazionali, i trattati dell’UE e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Azioni future: Cosa dovrà accadere nei prossimi due anni?

Nella produzione delle proprie linee guida, la Commissione Europea dovrà collaborare con gli stakeholder al fine di garantire che questo regolamento sia comprensibile a cacciatori ed autorità preposte al controllo. Le associazioni venatorie devono collaborare con i loro governi per creare istruzioni che a livello nazionale minimizzino il più possibile conseguenze potenzialmente sproporzionate che potrebbero emergere da una definizione troppo ambigua di “zona umida”. Allo stesso tempo, sarà importante valutare come la nuova disposizione sul divieto di possesso di munizioni al piombo possa essere applicata a livello nazionale, senza violare i diritti fondamentali dei cittadini.

Le associazioni venatorie dovranno rimanere attive nel mettere a conoscenza dei cacciatori cosa succederà tra due anni. Le associazioni venatorie, in particolare in Polonia, Irlanda, Romania, Slovenia e Malta, dovranno rimanere molto attive nella sensibilizzazione e nel fornire consigli su quali fucili siano adatti alle munizioni senza piombo. L’organizzazione di sessioni per testare le munizioni senza piombo si è rivelata vincente in diversi paesi e può aiutare i cacciatori a prepararsi per la transizione.

Per  quanto riguarda le  armi  da fuoco, si dovrebbe  tenere  in considerazione  l’eventualità che i paesi siano

membri del C.I.P., quale sia il modo migliore per controllare / testare i fucili da caccia e quali implicazioni

esistano per l’assicurazione in caso di incidente con l’uso di pallini senza piombo2. Seguendo il consiglio delle associazioni nazionali di caccia, i cacciatori dovrebbero verificare se i loro fucili sono adatti a sparare colpi senza piombo. Per i fucili, è importante distinguere tra quelli in cui i pallini d’acciaio sono disponibili in molti paesi (calibri 10/12/16/20) e quelli in cui non lo sono (calibri 24/28 / .410). A parte le complessità del calibro, i fucili possono essere classificati come segue:

  • Adatto: fucili in grado di essere utilizzati con pallini senza piombo senza test o modifiche;
  • Idoneità limitata: fucili in grado di essere utilizzati con una gamma limitata di cartucce con pallini senza piombo senza test o modifiche (ad esempio pressione standard, gamma limitata di dimensioni dei pallini);
  • Non idoneo: fucili inadatti per pallini d’acciaio, che richiedono modifiche (ad es. strozzatore o camera), sostituzione o test per garantire che supportino le pressioni delle munizioni alternative.

In generale, l’approccio migliore è quello di incoraggiare i cacciatori a controllare che i loro fucili siano adatti e a testare le munizioni senza piombo in un poligono di tiro, ad esempio. Per conformarsi alle leggi esistenti sui pallini di piombo nelle zone umide, la maggior parte dei cacciatori in Europa utilizza pallini d’acciaio perché hanno lo stesso prezzo dei pallini di piombo. Sono disponibili altre opzioni più costose, come il bismuto e il tungsteno.

Per ulteriori informazioni, invitiamo i cacciatori a contattare la propria associazione nazionale di caccia.

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