Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio stagione venatoria 2020/2021
REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Decreto del Presidente (con Firma Digitale)
N. del Proposta n. 11733 del 29/07/2020
Oggetto:
Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2020-2021.
Estensore
PETRUCCI BRUNO
firma elettronica
Responsabile del Procedimento
PETRUCCI BRUNO
firma elettronica
Il Dirigente d’Area
M.M. MADONIA
firma digitale
Il Direttore Regionale
M. LASAGNA
firma digitale
L’ Assessore
ONORATI ENRICA
firma digitale
Oggetto: Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2020-2021.
IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la L.R. 16 marzo 2015, n. 4, concernente: “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’osservatorio faunistico-venatorio regionale;
VISTE le previsioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”;
VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” ed in particolare l’art. 34, comma 13;
VISTA la legge 31 dicembre 2015, n.17 “Legge di stabilità regionale 2016” pubblicata sul B.U.R.
n. 105 del 31 dicembre 2015 e in particolare l’articolo 7 recante “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17;
CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla legge regionale n. 17/1995, art. 34, tenuto conto della citata deliberazione n. 56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7;
CONSIDERATO necessario provvedere alla disciplina della caccia alla specie cinghiale per la stagione venatoria 2020-2021;
VISTO il proprio Decreto n. T00220 del 12/08/2019 recante: “Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2019-2020”;
VISTA la L.R. 27 febbraio 2020, n. 1 ed in particolare l’art. 9, comma 7;
PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR), nella seduta del 15/07/2020;
VISTO il proprio Decreto n. T00120 del 24/07/2020 recante: “Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2020/2021”;
VISTO il documento tecnico: “Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2020-2021” allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato 1), predisposto dalla Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca;
RITENUTO di dover adottare e pubblicare il “Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2020-2021”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 1);
DECRETA
In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
- Di adottare il “Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2020-2021”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 1).
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Vicepresidente Daniele Leodori
ALLEGATO 1
DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE NELLA REGIONE LAZIO. STAGIONE 2020-2021
TITOLO I
FINALITA’, ZONE VOCATE E MOTALITA’ DI ESERCIZIO CACCIA AL CINGHIALE
1 – (Finalità)
- Il presente atto, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 17/95, art. 34, comma 13 e della D.C.R. n. 450/98, disciplina la gestione venatoria della specie Cinghiale nel territorio della Regione Lazio, regola le presenze dei cacciatori, il prelievo, al fine di raggiungere e mantenere sul territorio regionale una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali e di tutela della biodiversità.
- Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sentiti i capo distretti e i capo squadra della precedente stagione, entro il giorno 31/08/2020 devono provvedere all’individuazione integrata delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata ed a inviare la proposta all’Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio che provvederà alla valutazione e alla validazione delle stesse, fermo restando il successivo inoltro alla Direzione regionale Agricoltura promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca.
2 – (Distretti di gestione e zone vocate per la specie cinghiale)
- Gli Ambiti Territoriali di Caccia devono dividere il territorio vocato alla caccia al cinghiale in Distretti di Gestione e disciplinarne il funzionamento.
- Il Distretto di gestione è costituito da un’area ambientale omogenea, delimitata da confini naturali tale da consentire la gestione di popolazioni omogenee, di dimensioni diversificate in funzione della specie e secondo le indicazioni dell’ISPRA.
- I Distretti di gestione del cinghiale sono gestiti dagli A.T.C. tramite i cacciatori:
- appartenenti alle squadre di caccia in braccata e in girata;
- appositamente abilitati, detti “selecontrollori” che esercitano la caccia di selezione anche contestualmente alle tecniche collettive.
- Ogni distretto dovrà dotarsi di un organismo direttivo di gestione denominato “Consiglio di Distretto” composto da un rappresentante per ogni squadra di caccia al cinghiale sia di braccata che di girata ricadenti nel Distretto, tre rappresentanti dei selecontrollori iscritti al distretto della specie cinghiale e un rappresentante dell’ATC.
- I membri del Consiglio di Distretto nominano un Presidente (Capo Distretto) e due Vice Presidenti: uno tra i rappresentanti delle squadre di caccia al cinghiale e l’altro tra i
selecontrollori con funzione di referente per la caccia di selezione.
- Il Distretto, nel rispetto dei principi della presente disciplina, può dotarsi di un proprio disciplinare interno.
- E’ cura degli Ambiti Territoriali di Caccia aggiornare l’elenco delle zone ove è consentita la caccia in braccata e in girata e la relativa cartografia tenendo conto di esigenze specifiche e/o di eventuali problemi ostativi all’esercizio venatorio, di segnalazioni adeguatamente motivate da parte di Sindaci o altre autorità e l’individuazione puntuale delle zone percorse dal fuoco. Le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio annualmente forniscono le cartografie riguardanti nuove istituzioni o variazioni di istituti faunistici e fondi chiusi.
- Le cartografie delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata devono essere validate entro il giorno 18/09/2020 dall’Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, subito dopo la validazione devono essere pubblicate sui siti internet dei relativi Ambiti Territoriali di Caccia.
- Le zone non validate dalle Aree Decentrate Agricoltura e le zone validate ma successivamente non assegnate alle squadre sono da considerarsi “zone bianche” da utilizzare per l’attività venatoria con l’esclusione della caccia in braccata e in girata al cinghiale.
3 – (Modalità di esercizio della caccia alla specie cinghiale)
- La caccia al cinghiale è consentita nel periodo indicato dal Calendario Venatorio regionale esclusivamente secondo le disposizioni del presente disciplinare.
- Le forme di caccia consentite sono:
- Caccia in braccata.
- La caccia in braccata può essere esercitata nelle zone assegnate e/o nel distretto assegnato, da squadre appositamente costituite e iscritte negli appositi registri tenuti dagli Ambiti Territoriali di Caccia in conformità al Calendario Venatorio regionale.
- Nelle aree assegnate è vietato esercitare la caccia nei confronti di tale specie in forma diversa da quella della braccata e della caccia di selezione.
− Durante la caccia al cinghiale in braccata è vietato abbattere qualunque altra specie di selvaggina ad eccezione della volpe.
- Caccia in girata.
- La caccia in girata può essere esercitata nelle zone assegnate, da squadre appositamente costituite e iscritte negli appositi registri tenuti dagli Ambiti Territoriali di Caccia in conformità al Calendario Venatorio regionale. Le zone per l’esercizio della forma di caccia in girata, al pari delle zone di braccata, debbono essere individuate e cartografate da tecnici abilitati, appositamente incaricati dagli ATC, tali aree sono individuate in contesti ambientali ritenuti sensibili alla braccata come ad esempio: per la presenza di specie di interesse conservazionistico, perché adiacenti ad aree protette, nei corridoi tra due AFV, in ambienti ristretti o comunque sensibili.
- le squadre di caccia al cinghiale in girata saranno iscritte in un apposito registro
tenuto dagli ATC.
- I conduttori del cane limiere dovranno aver seguito uno specifico corso di formazione abilitante.
- I cani utilizzati dovranno essere abilitati dall’Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) in apposite prove di lavoro;
- Nelle aree assegnate è vietato esercitare la caccia nei confronti di tale specie in forma diversa da quella della girata e della caccia di selezione.
− Durante la caccia al cinghiale in girata è vietato abbattere qualunque altra specie di selvaggina ad eccezione della volpe.
- Caccia al cinghiale nelle Zone bianche.
- Nelle aree non assegnate alle squadre di caccia al cinghiale in braccata e in girata, cosiddette “zone bianche”, la caccia al cinghiale è consentita, in conformità al Calendario Venatorio regionale anche con l’uso di massimo 3 cani.
- I cacciatori che intendono effettuare la caccia al cinghiale con l’ausilio di cani da seguita saranno iscritti in un apposito registro tenuto dagli ATC.
- Caccia al cinghiale in selezione.
Si ritiene opportuno sviluppare questo metodo di prelievo da utilizzare su tutto il territorio regionale in cui è ammessa l’attività venatoria, in considerazione del basso impatto che il prelievo in selezione esercita sulle altre componenti dell’ecosistema e della applicabilità in periodi indicati dall’ISPRA peraltro coincidenti con le fasi più sensibili delle attività agricole.
- Tutti i componenti delle squadre sia di braccata che di girata compresi i conduttori dei cani devono essere in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità, del tesserino regionale per la stagione venatoria in corso e in regola con il pagamento delle polizze assicurative previste. E’ vietata la partecipazione alla braccata e alla girata a persone non inserite nel verbale dell’azione giornaliera di caccia.
- Qualora in un Distretto alcune squadre non richiedono l’assegnazione di una specifica zona di caccia al cinghiale in braccata ma l’iscrizione al Distretto stesso e rimangono non assegnate delle zone per la caccia al cinghiale, le squadre iscritte al Distretto medesimo e non assegnatarie di altre zone possono effettuare nelle zone residuali battute di caccia al cinghiale in braccata con rotazione stabilita dall’ATC.
TITOLO II
CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA
4 – (Zone vocate per la braccata)
- Le zone vocate, aree individuate da assegnare, per la caccia al cinghiale in braccata, dovranno essere cartografate da un tecnico abilitato incaricato dall’Ambito Territoriale di Caccia, avvalendosi della base delle cartografie già esistenti ed utilizzate nella precedente stagione venatoria, tali cartografie devono essere aggiornate ed integrate anche in riferimento alle nuove zone di girata. Fermo restando le norme generali di sicurezza, tali zone non devono prevedere al loro interno aree particolarmente
frequentate (es. impianti sportivi, cimiteri, agglomerati urbani, industrie, impianti produttivi, ecc.) e devono essere corredate da specifica relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato. Salvo particolari necessità di gestione della specie cinghiale non potranno essere individuate aree idonee alla caccia del cinghiale in braccata nei corridoi inferiori a 500 metri siti tra due istituti faunistici, tale valutazione è di competenza dell’Area Decentrata Agricoltura.
- L’estensione di una zona da assegnare per la caccia al cinghiale in braccata deve essere di norma compresa tra 150 e 600 ettari. I casi particolari che non rientrano nelle suddette dimensioni devono essere tecnicamente motivati con adeguata relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato. Questi casi particolari non possono superare il 20% del totale delle zone da assegnare. Le squadre operanti nelle zone eccedenti i 600 ettari devono avere un numero di componenti uguale o superiore a 35. Per le zone superiori a 600 ettari, ricadenti nelle province con densità abitativa inferiore a 65 abitanti/kmq, le squadre possono avere un numero di componenti uguale o superiore a 20.
- Le zone proposte dall’ATC per la caccia al cinghiale in braccata devono preferibilmente essere composte da un’area unica. In casi particolari, dove vi siano presenti nel loro interno più fondi agricoli in lavorazione, è possibile individuare, da parte degli ATC, zone di caccia al cinghiale composte da più sottozone non contigue, per un numero massimo di 4 sottozone, la sommatoria delle superfici deve rientrare nei limiti di cui al precedente punto 2.
5 – (Richiesta di iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale in braccata)
- Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale nella forma della braccata, sono tenute a presentare domanda secondo appositi moduli disponibili presso gli Ambiti Territoriali di Caccia o scaricabili dai siti Internet degli stessi. La richiesta dovrà pervenire agli ATC entro la data del 07/10/2020.
- Ogni squadra per esercitare la Caccia al cinghiale nella forma della braccata dovrà essere iscritta ad una sola zona vocata e/o in un solo distretto.
- Le zone verranno assegnate per l’intera stagione venatoria.
- L’ATC stabilisce la quota di partecipazione per ogni componente alla squadra di caccia al cinghiale commisurati ai costi per gestione amministrativa delle squadre e ai costi derivanti dallo smaltimento a norma di legge dei residui della macellazione non destinati al consumo umano e delle competenze spettanti al servizio sanitario, tale quota non può essere superiore ad Euro 40,00.
- Dopo l’assegnazione della zona di caccia al cinghiale in braccata il capo squadra dovrà presentare all’ATC copia del versamento totale del contributo dovuto quale sommatoria della quota prevista per ogni componente della squadra. L’ATC verifica l’entità del versamento, qualora il versamento non corrisponde al numero dei componenti della squadra inseriti nella domanda provvede alla rimodulazione della composizione della squadra stessa, con conseguente revisione dei punteggi attribuiti ed eventuale riformulazione della graduatoria delle squadre richiedenti la medesima zona.
- A seguito del versamento di cui al punto precedente a dimostrazione dell’avvenuta iscrizione gli Ambiti Territoriali di Caccia rilasceranno ad ogni squadra un’apposita targa identificativa con scritto il numero corrispondente all’iscrizione nel registro delle squadre di caccia in braccata. Tale targa identificativa deve essere ritirata entro e non oltre 15 giorni dall’assegnazione della zona, pena la perdita dell’assegnazione stessa.
- Le domande di cui sopra, sottoscritte dal responsabile che rappresenta la squadra, devono contenere:
- dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l’indicazione della relativa residenza e del numero del porto d’armi;
- la denominazione dalla squadra e l’eventuale distintivo adottato;
- l’elenco dei cani che saranno utilizzati con indicato: nome, razza, sesso, data di nascita, mantello, numero di tatuaggio o numero di microchip (ai sensi della Legge Regionale n. 34/97 e successive mm. e ii.). Tale elenco può essere integrato durante la stagione venatoria, a cura del responsabile, che dovrà procedere all’annotazione dei dati dei cani nel registro della squadra (il numero minimo di cani, per l’assegnazione di una zona di braccata è fissato in 5 unità);
- il nominativo, l’indirizzo, il numero di cellulare e un indirizzo e-mail del capo squadra;
- i nominativi di due o più vice capo squadra e relativi recapiti telefonici che in assenza del primo hanno l’autorizzazione e la qualifica idonea a sostituirlo;
- Il nominativo del capo bracca (colui che coordina l’attività dei canai durante la battuta);
- Il punto di ritrovo dove la squadra dovrà essere presente fino alle ore 9.00 per eventuali controlli;
- Il capo squadra e i vice capo squadra non devono avere condanne o procedimenti penali in materia di caccia e devono essere cacciatori che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
- aver superato un corso per capo squadra per la caccia al cinghiale in braccata;
- essere stato capo squadra, per almeno tre anni anche non consecutivi, a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, di squadre che hanno operato nel territorio degli ATC della Regione Lazio;
- essere stato componente, per almeno cinque anni, anche non consecutivi, a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, di squadre che hanno operato nel territorio degli ATC della Regione Lazio;
- aver superato un corso per “ selecontrollore” tenuto secondo le indicazioni ISPRA.
- Alla domanda dovranno essere allegati:
- fotocopia del porto di fucile di tutti i componenti la squadra;
- fotocopia dell’iscrizione all’anagrafe canina dei cani posseduti dai canai iscritti alla squadra;
- Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra di caccia al cinghiale in braccata operante sul territorio della Regione Lazio. Lo stesso cacciatore nella giornata in cui non esercita la caccia con la propria squadra può essere ospitato in altre squadre di caccia al cinghiale.
- Il cacciatore iscritto ad una squadra di caccia al cinghiale in braccata operante sul territorio della Regione Lazio non può iscriversi ad una squadra di caccia al cinghiale in girata operante sul territorio regionale.
- L’ATC provvede alla redazione di un elenco informatizzato delle squadre per la caccia al cinghiale in braccata iscritte con i relativi componenti effettivi, tale elenco deve essere inviato all’ADA di competenza territoriale e alla Direzione Regionale.
- Il capo squadra o suo delegato ha l’obbligo di vidimare presso l’ATC ove ricade la zona, tutti i tesserini venatori dei componenti titolari della squadra stessa. Il numero dei tesserini vidimati deve corrispondere al numero dei componenti per i quali è stato versato il contributo di partecipazione di cui al precedente paragrafo 5 capoverso 4.
6 – (Costituzione squadre di caccia al cinghiale in braccata)
- la caccia al cinghiale in braccata può essere esercitata da squadre costituite da non meno di 25 e non più di 70 cacciatori. Nelle squadre non possono essere iscritti cacciatori provenienti da altri Ambiti Territoriali di Caccia (diversi da quello dove opera la squadra) in misura superiore al 50% del numero complessivo (il risultato arrotondato per eccesso); esempio: nel caso di una squadra composta da 25 cacciatori almeno 13 devono essere iscritti all’ATC dove opera la squadra.
La residenza venatoria deve essere acquisita prima della costituzione della squadra.
- In riferimento al precedente punto 1, negli ATC ricadenti nelle province con densità abitativa inferiore a 65 abitanti/km², possono essere costituite squadre composte da non meno di 15 cacciatori. Nelle squadre non possono essere iscritti cacciatori provenienti da altri Ambiti Territoriali di Caccia (diversi da quello dove opera la squadra) in misura superiore al 50% del numero complessivo (il risultato arrotondato per eccesso); esempio: nel caso di una squadra composta da 15 cacciatori almeno 8 devono essere iscritti all’ATC dove opera la squadra.
- Le battute di caccia possono essere esercitate da non meno del 50% più 1 dei componenti titolari della squadra, (il risultato arrotondato per eccesso); esempio: nel caso di una squadra composta da 15 cacciatori per effettuare una battuta sono necessari almeno 8 componenti titolari della squadra stessa.
- Ogni squadra, per ogni battuta di caccia, può ospitare cacciatori in possesso dei documenti previsti per lo svolgimento dell’attività venatoria estranei ai componenti, in misura non superiore al 30% del totale degli iscritti alla squadra (il risultato arrotondato per eccesso), Tali cacciatori iscritti come ospiti non contribuiscono al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti alla braccata.
- I cacciatori non residenti nel Lazio registrati quali ospiti in una squadra iscritta in un ATC della Regione Lazio debbono rientrare nel contingente di cui all’art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale di accesso approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998.
- Ai sensi della L.R. 27/02/2020, n. 1 art. 9, comma 7 gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale che operano nella Regione sono autorizzati ad effettuare tale tipo di caccia negli ATC della provincia in cui opera la propria squadra, anche se non sono iscritti negli ATC stessi, perdendo il diritto di iscrizione ad un ATC laziale, che non sia quello di residenza venatoria e con la perdita del diritto di caccia in mobilità alla selvaggina migratoria.
- Per l’iscrizione di un cacciatore proveniente da altre regioni si applicano le norme di accesso dei cacciatori ai sensi della DCR 450/98 Parte V art. 6.
- Due o tre squadre possono cacciare congiuntamente purché il numero complessivo dei cacciatori non sia inferiore a 20 cacciatori. Le responsabilità della battuta di caccia previste al successivo paragrafo 12 sono in capo al responsabile della squadra a cui è stata assegnata la zona oggetto di braccata, che dovrà redigere regolare verbale compresa l’annotazione dei capi di cinghiali abbattuti, mentre il/i responsabile/i della seconda e/o terza squadra dovrà riportare sul registro, la data, il luogo della braccata ed il nome della squadra/e con cui ha effettuato la braccata congiunta.
- La caccia congiunta di cui al comma precedente è consentita tra due o tre squadre, regolarmente iscritte nei registri degli ATC della medesima Provincia.
- In caso di battuta congiunta la stessa dovrà essere effettuata in una sola zona assegnata, a scelta delle squadre.
7 – (Modalità di assegnazione delle zone di braccata)
- L’attribuzione del punteggio alla squadra avviene sommando i punteggi apportati da tutti i componenti iscritti alla squadra all’atto della presentazione della domanda, specificando che ogni componente apporta punti alla squadra per una sola tipologia, quella più favorevole, secondo le seguenti classi di punteggio:
- proprietà nella zona di braccata di terreni superiori a tre ettari censiti al catasto (con l’obbligo di relativa autocertificazione) – 8 Punti;
- residenza anagrafica da almeno 12 mesi in un Comune ricadente territorialmente nella zona di braccata – 8 Punti;
- nascita in un Comune ricadente territorialmente nella zona di braccata – 4 Punti;
- residenza anagrafica nel Comune di Roma o in un Comune dell’ATC ove ricade la zona di braccata – 4 Punti;
- proprietà nel comune ove è ricompresa la zona di braccata di terreni o fabbricati censiti al catasto (con l’obbligo di relativa autocertificazione) – 3 Punti;
- residenza anagrafica nella Provincia ove ricade la zona di braccata – 2 Punti;
- residenza anagrafica in un Comune della Regione Lazio – 1 Punto.
- I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda di iscrizione della squadra.
- Per la fusione tra due squadre dello stesso ATC operanti nella precedente stagione venatoria (con l’assegnazione di una sola zona alla costituenda squadra) vengono assegnati 30 Punti.
- Alla squadra operante nella medesima zona di caccia al cinghiale assegnata nella precedente stagione venatoria e con modifiche cartografiche non superiori al 20%, vengono attribuiti 11 punti per ogni componente che conferma l’iscrizione. Il punteggio verrà assegnato solo alla squadra che nella stagione precedente ha abbattuto almeno 20 capi della specie cinghiale e mantiene almeno il 60% degli iniziali iscritti al momento della presentazione della domanda della stagione venatoria precedente, gli altri componenti non hanno diritto a questa tipologia di punteggio.
STAGIONE VENATORIA 2020/2021
SCHEDA PUNTEGGI SQUADRA DI CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA
DENOMINATA________________________________________
NOTA: Barrare per ogni componente UNA SOLA CASELLA, la più favorevole, tra le colonne A – B – C – D – E – F – G Inoltre è possibile barrare anche la casella H
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
COGNOME E NOME (nell’ordine riportato nell’elenco componenti) | Proprietà nella zona di braccata di terreni superiori a tre ettari censiti al catasto (punti 8) | Residenza anagrafica da almeno 12 mesi in un Comune ricadente territorialm ente nella zona di braccata (punti 8) | Nascita in un Comune ricadente territorial mente nella zona di braccata (punti 4) | Residenza anagrafica nel Comune di Roma o in un Comune dell’ATC ove ricade la zona di braccata (punti 4)) | Proprietà nel Comune ove è ricompresa la zona di braccata di terreni o fabbricati censiti al catasto (punti 3) | Residenza anagrafica nella Provincia ove ricade la zona di braccata (punti 2) | Residenza anagrafica nella Regione Lazio (punti 1) | Squadra operante nella medesima zona di caccia al cinghiale assegnata nella stagione venatoria precedente, con modifiche cartografiche non sup.al 20% (punti 11) | |
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70 |
- Ove più squadre, aventi lo stesso punteggio, richiedano la stessa zona di caccia al cinghiale in braccata si procederà:
- all’assegnazione dando preferenza alla squadra che ha cacciato nella zona nella stagione precedente.
- tramite sorteggio effettuato dall’Ambito Territoriale di Caccia, in presenza dei capi squadra interessati.
- L’Ambito Territoriale di Caccia su richiesta delle squadre di caccia al cinghiale in braccata consente la rotazione delle zone assegnate.
- Le squadre che in prima istanza non hanno ottenuto l’assegnazione di una zona e le squadre non sorteggiate al punto b) si vedranno assegnate le zone residue rimaste libere più prossime alla zona richiesta.
- L’ATC può proporre accorpamenti di squadre residenti nello stesso Comune in relazione alla disponibilità di territorio e al numero dei cacciatori presenti nello stesso comune, nonché tra squadre con bassi abbattimenti relativi alla stagione precedente.
- Dopo l’iscrizione della squadra al registro delle squadre di caccia al cinghiale in braccata tenuto dall’ATC, fermo restando il punteggio attribuito alla squadra, è possibile iscrivere nuovi componenti nel limite massimo di 70. Per ogni nuovo componente il responsabile della squadra deve richiedere per iscritto all’ATC l’inserimento consegnando la documentazione prevista per l’iscrizione al registro delle squadre, ed effettuare il versamento della quota di partecipazione, l’ATC aggiornerà la composizione della squadra e ne darà copia al caposquadra, i nuovi componenti non apportano punteggio.
- La cancellazione di un componente deve essere sempre comunicata all’ATC per l’aggiornamento dei componenti della squadra. La cancellazione di un componente comporta per la squadra la perdita del punteggio attribuito al componente dimissionario, fatta salva la possibilità di reintegrare la perdita con una nuova iscrizione di uno o più componenti che permettano almeno di reintegrare il totale dei punteggi in precedenza assegnati alla squadra. La reintegra deve avvenire entro 10 giorni dalla cancellazione.
8 – (Registro delle battute di caccia in braccata)
- Al responsabile di ogni squadra, l’Ambito Territoriale di Caccia consegnerà una tabella identificativa della squadra ed un Registro timbrato e numerato, che dovranno essere riconsegnati a mano o a mezzo raccomandata, all’ATC entro 30 gg. dalla chiusura della caccia al cinghiale. Il registro dovrà indicare le località di abbattimento, il numero dei capi abbattuti, il peso anche se stimato, il sesso, l’età stimata attraverso la tavola dentaria ed eventuali anomalie rilevate nell’animale.
- Le squadre che, riconsegneranno il registro oltre i termini previsti saranno sanzionate in base all’art. 47 c. 3 della L.R. n. 17/95.
- Se il registro non viene riconsegnato entro il 30 giugno oltre alla sanzione prevista dal comma precedente si applica la sanzione di non iscrizione della squadra alla stagione venatoria successiva.
- Durante la stagione venatoria ogni squadra dovrà assicurare e annotare sull’apposito registro lo svolgimento di almeno 10 battute regolarmente eseguite e l’abbattimento dei capi assegnati come da piano di gestione dell’ATC, pena la decadenza della squadra nell’anno successivo, salvo casi di eventi eccezionali registrati nella zona assegnata quali: incendi, neve prolungata, taglio del bosco ecc. Qualora l’ATC dove ricade la zona di braccata non abbia provveduto alla stesura del piano di gestione, per ogni squadra il numero minimo di capi da abbattere sarà di 20 unità.
- L’analisi dei dati contenuti nei registri sarà la base sulla quale verrà predisposto un Piano gestionale da parte dell’Ambito Territoriale di Caccia.
9 – (Annotazioni sui tesserini venatori regionali)
- L’Ambito Territoriale di Caccia iscriverà le squadre nell’apposito registro e rilascerà un numero identificativo della squadra, nonché copia del presente disciplinare.
- Ogni singolo componente della squadra dovrà annotare sul proprio tesserino venatorio, nella parte riservata alla scelta della forma di caccia nel riquadro “Eventuale squadra di caccia al cinghiale”, il numero identificativo della squadra stessa.
- Nella giornata di esercizio della caccia al cinghiale il cacciatore deve annotare sul proprio tesserino venatorio il numero identificativo della squadra di caccia in braccata e gli eventuali capi abbattuti.
- Sarà cura del caposquadra, per ogni giornata di braccata, verificare le corrette annotazioni, sul tesserino venatorio, da parte del singolo cacciatore facente parte della squadra.
10 – (Modalità di svolgimento della braccata nelle zone assegnate dall’ATC)
- Nelle zone assegnate alla caccia al cinghiale nella forma della braccata:
- E’ vietata qualsiasi forma di caccia al cinghiale ad esclusione di quella condotta dalle squadre assegnatarie nella forma della braccata con uso di cani da seguita e la caccia di selezione agli ungulati secondo piani approvati;
- La squadra assegnataria della zona e/o del distretto può esercitare la caccia al cinghiale in braccata solo nelle giornate indicate dal Calendario Venatorio regionale.
- Durante la braccata il componente della squadra assegnataria può esercitare solo ed esclusivamente la caccia al cinghiale in braccata. È altresì consentito l’abbattimento della specie volpe.
- I cacciatori non iscritti alle squadre possono effettuare la caccia ad altre specie selvatiche escluso la specie cinghiale secondo quanto previsto dal Calendario Venatorio regionale vigente.
- Durante la braccata in atto, limitatamente alla zona di azione delle poste, è fatto divieto ai cacciatori non inseriti nel verbale dell’azione giornaliera di caccia in braccata di praticare l’esercizio venatorio.
- Nella stessa giornata di caccia, il cacciatore iscritto nel registro di caccia al cinghiale, non può esercitare altre forme di caccia con la sola deroga per la caccia di selezione agli ungulati.
- Il raggiungimento delle poste da parte dei cacciatori deve avvenire con l’arma scarica e in custodia.
11 – (Orario per le battute di caccia al cinghiale in braccata)
- Nel rispetto degli orari indicati all’art. 2, comma 1 del Calendario venatorio regionale di inizio della giornata di caccia è consentita l’azione di tracciatura prima delle ore 9,00.
- La caccia in braccata dovrà avere inizio non prima delle ore 9,00 e terminare un’ora prima degli orari indicati all’art. 2, comma 1 del Calendario venatorio regionale;
- Il capo squadra, utilizzando l’apposito registro, annota nel verbale dell’azione giornaliera di caccia i nominativi dei componenti della squadra partecipanti alla braccata, e i
nominativi di eventuali cacciatori ospiti, gli stessi dovranno convalidare la presenza apponendo la propria firma in corrispondenza del nominativo. Prima dell’inizio della battuta di caccia tutti i partecipanti dovranno essere presenti presso il punto di ritrovo e il capo caccia sbarra l’elenco dei partecipanti.
- Il punto di ritrovo deve essere indicato nella domanda di iscrizione della squadra.
12 – (Responsabile della battuta di caccia con il metodo della braccata)
- Per ogni battuta di caccia deve essere designato un responsabile che deve essere il capo squadra o uno dei componenti già indicati nella domanda rimessa all’ATC alla voce: “vice capi braccata”.
- Il capo braccata è il Responsabile del corretto andamento della braccata che organizza, dirige, ed in particolare:
- Controlla il numero e l’elenco dei partecipanti.
- E’ responsabile del posizionamento delle poste.
- E’ responsabile della regolarità dell’apposizione e della rimozione della segnaletica indicante la braccata in atto e della tabella assegnata dall’ATC.
- Controlla il numero dei capi abbattuti e li riporta sul registro.
- Redige il verbale di braccata barrando le righe non utilizzate.
- In caso di richiesta deve porre a disposizione delle autorità di controllo il registro dei verbali e l’iscrizione della squadra nel registro dell’ATC.
TITOLO III
CACCIA AL CINGHIALE IN GIRATA
13- (Zone vocate per la girata)
- Le zone vocate, aree individuate da assegnare, per la caccia al cinghiale in girata, dovranno essere cartografate da un tecnico abilitato incaricato dall’Ambito Territoriale di Caccia. Fermo restando le norme generali di minor impatto della girata rispetto alla braccata, tali zone sono caratterizzate: dalla presenza di aree di limitata estensione di rimessa boschive o arbustive, prevalente uso agricolo e zootecnico, rilevante grado di antropizzazione, elevata sensibilità faunistica ed ambientale, aree Rete natura 2000, aree a ridosso di istituti di protezione con presenza accertata di orso bruno marsicano, nei corridoi tra due istituti faunistici ecc, e comunque in tutte le aree sensibili alla braccata dove si ritenga più sostenibile la caccia in girata. Nel rispetto delle generali misure di sicurezza le zone di girata non devono prevedere al loro interno aree particolarmente frequentate (es. impianti sportivi, cimiteri, agglomerati urbani, industrie, impianti produttivi, ecc.) e devono essere corredate da specifica relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato.
- L’estensione di una zona da assegnare per la caccia al cinghiale in girata dovrà essere di norma compresa tra 10 e 150 ettari. I casi particolari che non rientrano nelle suddette dimensioni devono essere tecnicamente motivati con adeguata relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato. Questi casi particolari non possono superare il 20%
del totale delle zone da assegnare.
- Le zone proposte dall’ATC per la caccia al cinghiale in girata possono essere composte da più sottozone non contigue contenute in un comprensorio di girata; tali comprensori sono caratterizzati dalla presenza di frammentate aree di rimessa disperse in una matrice prevalentemente non utile al rifugio della specie come fustaie, pascoli naturali, agricolo ecc, per un numero massimo di 10 sottozone di rimessa, la sommatoria delle superfici delle sottozone deve rientrare nel limite di 150 ettari.
- Le zone e i comprensori di girata sono classificati:
- particolarmente sensibili: ricadenti nell’area di protezione esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale, nell’area critica: “Monti del Cicolano”, “Monti Ernici”, “Area adiacente al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno, dove vige la particolare Disciplina dell’esercizio venatorio e le Misure a tutela dell’Orso bruno marsicano;
- sensibili: perché ricadenti in siti della Rete Natura 2000 con segnalata presenza di specie o habitat che possono risentire negativamente del disturbo o degli impatti diretti/indiretti della braccata;
- comuni: tutte le altre zone con minore indice di sensibilità caratterizzate dalla presenza di aree di limitata estensione di rimessa boschive o arbustive, prevalente uso agricolo e zootecnico, rilevante grado di antropizzazione, corridoi tra due istituti faunistici e comunque in aree sensibili alla braccata dove si ritenga più sostenibile la caccia in girata.
- Nelle aree particolarmente sensibili dove non è possibile esercitare la caccia in braccata e nel caso risulti particolarmente difficoltoso definire aree rientranti nel limite di 150 ettari, come ad esempio in caso di boschi di faggio ad alto fusto (con poche e frammentate aree di rimessa) di grande estensione continua e non divisi da elementi naturali o artificiali, è possibile perimetrare un comprensorio di girata di estensione superiore al limite di 150 ettari, questi casi devono essere tecnicamente motivati con adeguata relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato.
14 – (Richiesta di iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale in girata)
1. Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale nella forma della girata, sono tenute a presentare domanda secondo appositi moduli disponibili presso gli Ambiti Territoriali di Caccia o scaricabili dai siti Internet degli stessi. La richiesta dovrà pervenire agli Ambiti entro la data del 07/10/2020.
2 Ogni squadra per esercitare la Caccia al cinghiale nella forma della girata dovrà essere iscritta ad una sola zona di girata.
- Le zone verranno assegnate per l’intera stagione venatoria.
- L’ATC stabilisce la quota di partecipazione per ogni componente alla squadra di caccia al cinghiale in girata commisurati ai costi per gestione amministrativa delle
squadre e ai costi derivanti dallo smaltimento a norma di legge dei residui della macellazione non destinati al consumo umano e delle competenze spettanti al servizio sanitario, tale quota non può essere superiore ad Euro 40,00.
- Dopo l’assegnazione della zona di caccia al cinghiale in girata il capo squadra dovrà presentare all’ATC copia del versamento totale del contributo dovuto quale sommatoria della quota prevista per ogni componente della squadra. L’ATC verifica l’entità del versamento, qualora il versamento non corrisponde al numero dei componenti della squadra inseriti nella domanda provvede alla rimodulazione della composizione della squadra stessa, con conseguente revisione dei punteggi attribuiti ed eventuale riformulazione della graduatoria delle squadre richiedenti la medesima zona.
- A seguito del versamento di cui al punto precedente a dimostrazione dell’avvenuta iscrizione gli Ambiti Territoriali di Caccia rilasceranno ad ogni squadra un’apposita targa identificativa con scritto il numero corrispondente all’iscrizione nel registro delle squadre di caccia in girata. Tale targa identificativa deve essere ritirata entro e non oltre 15 giorni dall’assegnazione della zona, pena la perdita dell’assegnazione stessa.
- Le domande di cui sopra, sottoscritte dal responsabile che rappresenta la squadra, devono contenere:
- i dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l’indicazione della relativa residenza e del numero del porto d’armi;
- la denominazione dalla squadra e l’eventuale distintivo adottato;
- l’elenco dei cani che saranno utilizzati con indicato: nome, razza, sesso, data di nascita, mantello, numero di tatuaggio o numero di microchip (ai sensi della Legge Regionale n. 34/97 e successive mm. e ii.) per un numero massimo di 3 cani. Tale elenco può essere integrato durante la stagione venatoria, a cura del responsabile, che dovrà procedere all’annotazione dei dati dei cani nel registro della squadra;
- il nominativo, l’indirizzo, il numero di cellulare e un indirizzo e-mail del capo squadra;
- i nominativi di due vice capo squadra e relativo recapito telefonico che in assenza del primo hanno l’autorizzazione e la qualifica idonea a sostituirlo;
- I nominativi e copia dell’attestato di abilitazione per conduttori di cane limiere;
- attestato di abilitazione ENCI dei cani da utilizzare;
- Il punto di ritrovo dove la squadra dovrà essere presente fino alle ore 9.00 per eventuali controlli.
- Il capo squadra e i vice capo squadra non devono avere condanne o procedimenti penali in materia di caccia e devono essere cacciatori che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
- aver superato un corso per capo squadra per la caccia al cinghiale in girata;
- aver superato un corso di formazione per conduttore di cane limiere;
- essere stato capo squadra per girata o braccata, per almeno tre anni anche non consecutivi, a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, di squadre che hanno operato nel territorio degli ATC della Regione Lazio;
- essere stato componente, per almeno cinque anni, anche non consecutivi, a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, di squadre di girata o braccata che hanno operato nel territorio degli ATC della Regione Lazio;
- aver superato un corso per “selecontrollore” tenuto secondo le indicazioni ISPRA.
- Alla domanda dovranno essere allegati:
– fotocopia del porto di fucile di tutti i componenti la squadra;
- fotocopia dell’iscrizione all’anagrafe canina dei cani posseduti dai conduttori di cane limiere iscritti alla squadra;
- Il conduttore del cane limiere deve aver conseguito attraverso uno specifico corso l’abilitazione per conduttori di cane limiere;
- Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra di girata operante sul territorio della Regione Lazio. Lo stesso cacciatore nella giornata in cui non esercita la caccia con la propria squadra può essere ospitato in altre squadre di caccia al cinghiale.
- Il cacciatore iscritto ad una squadra di caccia al cinghiale in girata operante sul territorio della Regione Lazio non può iscriversi ad una squadra di caccia al cinghiale in braccata operante sul territorio regionale.
- L’ATC provvede alla redazione di un elenco informatizzato delle squadre per la caccia al cinghiale in girata iscritte con i relativi componenti, tale elenco deve essere inviato all’ADA di competenza territoriale e alla Direzione Regionale.
- L’ATC provvede alla redazione di un elenco informatizzato dei cani limiere abilitati, tale elenco deve essere inviato all’ADA di competenza territoriale e alla Direzione Regionale.
- Il capo squadra o suo delegato ha l’obbligo di vidimare presso l’ATC ove ricade la zona, tutti i tesserini venatori dei componenti titolari della squadra stessa. Il numero dei tesserini vidimati deve corrispondere al numero dei componenti per i quali è stato versato il contributo di partecipazione di cui al precedente paragrafo 14 capoverso 5.
15- (Costituzione squadre di caccia al cinghiale in girata)
- la caccia al cinghiale in girata può essere esercitata da squadre costituite da non meno di 6 e non più di 15 cacciatori. Nelle squadre non possono essere iscritti cacciatori provenienti da altri Ambiti Territoriali di Caccia (diversi da quello dove opera la squadra) in misura superiore all’50% del numero complessivo (il risultato arrotondato per eccesso); esempio: nel caso di una squadra composta da 15 cacciatori almeno 8 devono essere iscritti all’ATC dove opera la squadra. La residenza venatoria deve essere acquisita prima della costituzione della squadra.
- Le battute di caccia in girata possono essere esercitate da non meno del 50% più 1 dei componenti titolari della squadra, (il risultato arrotondato per eccesso); esempio: nel caso di una squadra composta da 15 cacciatori per effettuare una battuta sono necessari almeno 8 componenti titolari della squadra stessa.
- Ogni squadra, per ogni battuta di caccia, può ospitare cacciatori in possesso dei documenti previsti per lo svolgimento dell’attività venatoria estranei ai componenti, in misura non superiore al 30% del totale degli iscritti alla squadra (il risultato arrotondato per eccesso), Tali cacciatori iscritti come ospiti non contribuiscono al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti alla girata.
- I cacciatori non residenti nel Lazio registrati quali ospiti in una squadra iscritta in un ATC della Regione Lazio debbono rientrare nel contingente di cui all’art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale di accesso approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.
450 del 29 luglio 1998.
- Ai sensi della L.R. 27/02/2020, n. 1 art. 9, comma 7 gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale che operano nella Regione sono autorizzati ad effettuare tale tipo di caccia negli ATC della provincia in cui opera la propria squadra, anche se non sono iscritti negli ATC stessi, perdendo il diritto di iscrizione ad un ATC laziale, che non sia quello di residenza venatoria e con la perdita del diritto di caccia in mobilità alla selvaggina migratoria.
- Per l’iscrizione di un cacciatore proveniente da altre regioni si applicano le norme di accesso dei cacciatori ai sensi della DCR 450/98 Parte V art. 6.
7 Due o tre squadre possono cacciare congiuntamente purché il numero complessivo dei cacciatori non sia inferiore a 15 cacciatori. Le responsabilità della battuta di caccia previste al successivo paragrafo 21 sono in capo al responsabile della squadra a cui è stata assegnata la zona oggetto di girata, che dovrà redigere regolare verbale compresa l’annotazione dei capi di cinghiali abbattuti, mentre il/i responsabile/i della seconda e/o terza squadra dovrà riportare sul registro, la data, il luogo della girata ed il nome della squadra/e con cui ha effettuato la girata congiunta.
- La caccia congiunta di cui al comma precedente è consentita tra due o tre squadre, regolarmente iscritte nei registri degli ATC della medesima Provincia.
- In caso di girata congiunta la stessa dovrà essere effettuata in una sola zona assegnata, a scelta delle squadre.
16- (Modalità di assegnazione delle zone di girata)
- L’attribuzione del punteggio alla squadra avviene sommando i punteggi apportati da tutti i componenti iscritti alla squadra all’atto della presentazione della domanda, specificando che ogni componente apporta punti alla squadra per una sola tipologia, quella più favorevole secondo le seguenti classi di punteggio:
- proprietà nella zona di girata di terreni superiori ad un ettaro censiti al catasto (con l’obbligo di relativa autocertificazione) – 8 Punti;
- residenza anagrafica da almeno 12 mesi in un Comune ricadente territorialmente nella zona di girata – 8 Punti;
- nascita in un Comune ricadente territorialmente nella zona di girata – 4 Punti;
- residenza anagrafica nel Comune di Roma o in un Comune dell’ATC ove ricade la zona di girata – 4 Punti;
- proprietà nel comune ove è ricompresa la zona di girata di terreni o fabbricati censiti al catasto (con l’obbligo di relativa autocertificazione) – 3 Punti;
- residenza anagrafica nella Provincia ove ricade la zona di girata – 2 Punti;
- residenza anagrafica in uno degli ATC della Regione Lazio – 1 Punto.
- I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda di iscrizione della squadra.
STAGIONE VENATORIA 2020/2021
SCHEDA PUNTEGGI SQUADRA DI CACCIA AL CINGHIALE IN GIRATA
DENOMINATA___________________________________________ NOTA: Barrare per ogni
componente UNA SOLA CASELLA, la più favorevole, tra le colonne A - B - C - D - E - F – G
A | B | C | D | E | F | G | ||
COGNOME E NOME (nell’ordine riportato nell’elenco componenti) | Proprietà nella zona di girata di terreni superiori a un ettaro censiti al catasto (Punti 8) | Residenza anagrafica da almeno 12 mesi in un Comune ricadente territorialmen te nella zona di girata (Punti8) | Nascita in un Comune ricadente territorialme nte nella zona di girata (Punti 4) | Residenza anagrafica nel Comune di Roma o in un Comune dell’ATC ove ricade la zona di girata (Punti 4) | Proprietà nel Comune ove è ricompresa la zona di girata di terreni o fabbricati censiti al catasto (Punti 3) | Residenza anagrafica nella Provincia ove ricade la zona di girata (punti 2) | Residenza anagrafica in uno degli ATC della Region e Lazio (Punti 1) | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
- Ove più squadre, aventi lo stesso punteggio, richiedano la stessa zona di caccia al cinghiale in girata si procederà:
- all’assegnazione dando preferenza alla squadra che ha cacciato nella zona nella stagione precedente.
- tramite sorteggio effettuato dall’Ambito Territoriale di Caccia, in presenza dei capi squadra interessati.
- Le squadre che in prima istanza non hanno ottenuto l’assegnazione di una zona e le squadre non sorteggiate si vedranno assegnate le zone residue rimaste libere più prossime alla zona richiesta.
- Dopo l’iscrizione della squadra al registro delle squadre di caccia al cinghiale in girata tenuto dall’ATC fermo restando il punteggio attribuito alla squadra, è possibile iscrivere nuovi componenti fino al raggiungimento del limite complessivo massimo componenti previsto per la squadra di girata (15). Per ogni nuovo componente il responsabile della
squadra deve richiedere per iscritto all’ATC l’inserimento consegnando la documentazione prevista per l’iscrizione al registro delle squadre, ed effettuare il versamento della quota di partecipazione, l’ATC aggiornerà la composizione della squadra e ne darà copia al caposquadra, i nuovi componenti non apportano punteggio.
- La cancellazione di un componente deve essere sempre comunicata all’ATC per l’aggiornamento dei componenti della squadra. La cancellazione di un componente comporta per la squadra la perdita del punteggio attribuito al componente dimissionario, fatta salva la possibilità di reintegrare la perdita con una nuova iscrizione di uno o più componenti che permettano almeno di reintegrare il totale dei punteggi in precedenza assegnati alla squadra. La reintegra deve avvenire entro 10 giorni dalla cancellazione.
17- (Registro delle battute di caccia in girata)
- Al responsabile di ogni squadra, l’Ambito Territoriale di Caccia consegnerà un Registro timbrato e numerato, che dovrà essere riconsegnato a mano o a mezzo raccomandata, all’ATC entro 30 gg. dalla chiusura della caccia al cinghiale in girata. Il registro dovrà indicare le località di abbattimento, il numero dei capi abbattuti, il peso anche se stimato, il sesso, l’età stimata attraverso la tavola dentaria ed eventuali anomalie rilevate nell’animale.
- Le squadre che, riconsegneranno il registro oltre i termini previsti saranno sanzionate in base all’art. 47 c. 3 della L.R. n. 17/95.
- Se il registro non viene riconsegnato entro il 30 giugno oltre alla sanzione prevista dal comma precedente si applica la sanzione di non iscrizione della squadra alla stagione venatoria successiva.
- Durante la stagione venatoria ogni squadra dovrà assicurare e annotare sull’apposito registro lo svolgimento di almeno 10 azioni di girata regolarmente eseguite e minimo 10 capi prelevati, pena la decadenza della squadra nell’anno successivo, salvo casi di eventi eccezionali registrati nella zona assegnata quali: incendi, neve prolungata, taglio del bosco ecc.
- L’analisi dei dati contenuti nei registri sarà la base sulla quale verrà redatto un Piano gestionale da parte dell’Ambito Territoriale di Caccia.
18 – (Annotazioni sui tesserini venatori regionali)
- L’Ambito Territoriale di Caccia iscriverà le squadre di caccia al cinghiale in girata nell’apposito registro e rilascerà un numero identificativo della squadra, nonché copia del disciplinare.
- Nella giornata di esercizio della caccia al cinghiale il cacciatore deve annotare il numero identificativo della squadra di caccia al cinghiale in girata e gli eventuali capi abbattuti.
- Sarà cura del caposquadra verificare, per ogni giornata di girata, le corrette annotazioni, sul tesserino venatorio, da parte del singolo cacciatore facente parte della squadra.
19 – (Modalità di svolgimento della girata)
- Nelle zone assegnate alla caccia al cinghiale nella forma della girata:
- E’ vietata qualsiasi forma di caccia al cinghiale ad esclusione di quella condotta dalle squadre assegnatarie nella forma della girata con l’uso del cane limiere e la caccia di selezione agli ungulati secondo piani approvati;
- La squadra assegnataria della zona può esercitare la caccia al cinghiale in girata solo nelle giornate indicate dal Calendario Venatorio regionale.
- Durante la girata il componente della squadra assegnataria può esercitare solo ed esclusivamente la caccia al cinghiale in girata. È altresì consentito l’abbattimento della specie volpe.
- I cacciatori non iscritti alle squadre, quando non ci sono battute in atto, possono effettuare la caccia ad altre specie selvatiche escluso la specie cinghiale secondo quanto previsto dal Calendario Venatorio regionale vigente.
- Durante la girata in atto, limitatamente alla zona di azione, è fatto divieto ai cacciatori non inseriti nel verbale dell’azione giornaliera di caccia in girata di praticare l’esercizio venatorio.
- Nella stessa giornata di caccia, il cacciatore iscritto nel verbale dell’azione giornaliera di caccia al cinghiale in girata, non può esercitare altre forme di caccia con la sola deroga per la caccia di selezione agli ungulati.
- Nell’azione di caccia al cinghiale con il metodo della girata può essere utilizzato un solo cane limiere accompagnato da un conduttore abilitato.
20 – (Orario per le battute di caccia al cinghiale in girata)
- La giornata di caccia al cinghiale con il metodo della girata ha inizio nel rispetto degli orari indicati all’art. 2, comma 1 del Calendario venatorio regionale con l’azione di tracciatura con il cane limiere per l’individuazione delle rimesse e dalle ore 09:00 con il posizionamento delle poste e deve terminare un’ora prima degli orari indicati all’art. 2, comma 1 del Calendario venatorio regionale.
- Il capo squadra, utilizzando l’apposito registro, annota nel verbale dell’azione giornaliera di caccia i nominativi dei componenti della squadra partecipanti alla girata, e i nominativi di eventuali cacciatori ospiti, gli stessi dovranno convalidare la presenza apponendo la propria firma in corrispondenza del nominativo.
- Il punto di ritrovo deve essere indicato nella domanda di iscrizione della squadra.
21 – (Responsabile della battuta di caccia con il metodo della girata)
- Per ogni battuta di caccia deve essere designato un responsabile che deve essere il capo squadra o uno dei componenti già indicati nella domanda rimessa all’ATC alla voce: “vice capi squadra”.
- Il capo squadra è il Responsabile del corretto andamento della girata che organizza, dirige, ed in particolare:
- Controlla il numero e l’elenco dei partecipanti.
- È responsabile del posizionamento strategico delle poste.
- È responsabile della regolarità dell’apposizione e della rimozione della segnaletica e della tabella assegnata dall’ATC.
- Controlla il numero dei capi abbattuti e li riporta sul registro.
- Redige il verbale di girata barrando le righe non utilizzate.
- In caso di richiesta deve porre a disposizione delle autorità di controllo il registro dei verbali e l’iscrizione della squadra di girata nel registro dell’ATC.
TITOLO IV
CACCIA AL CINGHIALE NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE
22 – (Caccia al cinghiale in braccata all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie)
- La caccia al cinghiale in braccata all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie può essere esercitata nei giorni stabiliti dal Calendario Venatorio regionale. Il concessionario deve per ciascuna braccata redigere l’elenco dei partecipanti con a fianco gli estremi del porto d’armi, tale documento firmato dal concessionario o da un suo incaricato deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli durante la braccata.
- Prima dell’inizio della braccata il concessionario o suo delegato dovrà segnalare la zona interessata dalla braccata esponendo lungo le vie di accesso ed in altri punti ben visibili cartelli riportanti la scritta “attenzione è in corso una battuta di caccia al cinghiale” e delle bandierine di colore rosso, il tutto da rimuovere alla fine della braccata.
- Il concessionario, che prevede di effettuare abbattimenti della specie cinghiale, ha l’obbligo di stipulare un protocollo operativo con le ASL di competenza al fine di un controllo sulla salubrità delle carni.
- Il concessionario deve provvedere allo smaltimento a norma di legge dei residui della macellazione non destinati al consumo umano.
- Nel rispetto degli orari indicati all’art. 2, comma 1 del Calendario venatorio regionale di inizio della giornata di caccia è consentita l’azione di tracciatura prima delle ore 9,00.
- La caccia in braccata dovrà avere inizio non prima delle ore 9,00 e terminare un’ora prima degli orari indicati all’art. 2, comma 1 del Calendario venatorio regionale.
- Il concessionario deve individuare uno specifico punto di ritrovo dove la squadra dovrà essere presente fino alle ore 9.00 per eventuali controlli;
23- (Caccia al cinghiale in girata all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie)
- La caccia al cinghiale in girata all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie può essere esercitata nei giorni stabiliti dal Calendario Venatorio regionale. Il concessionario deve per ciascuna girata redigere l’elenco dei partecipanti con a fianco gli estremi del porto d’armi, tale documento firmato dal concessionario o da un suo incaricato deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli durante la girata.
- Prima dell’inizio della girata il concessionario o suo delegato dovrà segnalare la zona
interessata dalla girata esponendo lungo le vie di accesso ed in altri punti ben visibili cartelli riportanti la scritta “attenzione è in corso una battuta di caccia al cinghiale” e delle bandierine di colore rosso, il tutto da rimuovere alla fine della girata.
- La giornata di caccia al cinghiale con il metodo della girata ha inizio nel rispetto degli orari indicati all’art. 2, comma 1 del Calendario venatorio regionale con l’azione di tracciatura con il cane limiere per l’individuazione delle rimesse e dalle ore 09:00 con il posizionamento delle poste e deve terminare un’ora prima degli orari indicati all’art. 2, comma 1 del Calendario venatorio regionale.
- Il concessionario, che prevede di effettuare abbattimenti della specie cinghiale, ha l’obbligo di stipulare un protocollo operativo con le ASL di competenza al fine di un controllo sulla salubrità delle carni.
- Il concessionario deve provvedere allo smaltimento a norma di legge dei residui della macellazione non destinati al consumo umano.
TITOLO V SICUREZZA ASPETTI SANITARI
24 – (Misure di sicurezza nell’esercizio della caccia alla specie cinghiale)
- Al fine di evitare possibili incidenti di caccia, è fatto obbligo a tutti i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale su tutto il territorio destinato a caccia programmata e nelle aziende Faunistico venatorie di indossare giubbini ad alta visibilità di colore giallo o arancione; è consigliato anche l’uso del cappello ad alta visibilità.
- L’abbattimento del cinghiale è riservato esclusivamente ai cacciatori appartenenti alle poste, mentre i canai possono abbattere il cinghiale solo in caso di pericolo e per la salvaguardia dell’incolumità propria e dei cani.
- E’ fatto divieto:
- di sparare all’infrasco senza aver perfetta visione dell’animale, lungo le linee delle poste, al bersaglio distante più di cento metri;
- di indirizzare il colpo in campo aperto senza aver accortezza di mirare verso terra;
- di indirizzare il colpo a sfioro del limite di un poggio.
- Il capo squadra o il suo facente funzione è il responsabile del corretto svolgimento della caccia al cinghiale. A tal fine provvederà prima dell’inizio della azione di caccia a rendere edotti i partecipanti dei pericoli e delle misure di sicurezza da adottare. Provvederà ad assegnare direttamente o tramite suoi incaricati la “posta” ad ogni singolo cacciatore indicando a ciascuno il settore di tiro.
- Ai fini della sicurezza è consentito l’uso di apparecchi radio ricetrasmittenti in regola con le norme vigenti.
25 – (Tabellazione zone assegnate e segnalazione di caccia al cinghiale in corso)
- Prima dell’inizio della stagione venatoria per la caccia al cinghiale in braccata e in girata sarà cura delle squadre tabellare il perimetro delle zone di caccia assegnate, con tabelle riportanti la scritta: “Zona di caccia al cinghiale in braccata/girata assegnata alla squadra n…….. denominata…. ”. La tabellazione deve essere rimossa entro 15 giorni
dalla chiusura della caccia al cinghiale.
- Prima dell’inizio della dell’azione di caccia la squadra dovrà segnalare la propria presenza posizionando il contrassegno della squadra nel punto presa ed esponendo lungo le vie di accesso ed in altri punti ben visibili dell’area di braccata/girata, cartelli riportanti la scritta “attenzione è in corso una battuta di caccia al cinghiale” e delle bandierine di colore rosso, il tutto da rimuovere alla fine dell’azione di caccia.
- In caso di assegnazione di una zona di caccia al cinghiale in braccata/girata composta da più sottozone, è fatto obbligo di segnalare la battuta in atto, come riportato al comma precedente, solo nella sottozona realmente interessata all’azione di caccia.
- L’inizio e la fine della braccata/girata dovrà essere segnalato con avviso acustico udibile su tutta la zona interessata e ripetuto per tre volte.
26 – (Abbattimento cinghiali)
- Durante la braccata/girata la squadra dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole:
- Il cinghiale inseguito che esce dalla zona assegnata non “appartiene” più alla squadra ed è consentito il solo recupero dei cani inseguitori;
- Il cinghiale che entra in un’altra zona assegnata “appartiene” alla squadra che vi opera ed i cani possono essere recuperati dopo comunicazione al rispettivo capo squadra;
- Il cinghiale che entra in territorio libero non può essere più cacciato ma se è ferito, l’abbattimento può essere effettuato da parte di due componenti la squadra, autorizzati dal capo caccia; per il recupero del cinghiale ferito è consentito l’utilizzo di un cane da traccia su sangue;
- Il cinghiale che entra in un istituto privato o in un’area protetta non può essere inseguito ed è consentito il solo recupero dei cani previa comunicazione al relativo Ente gestore o al concessionario.
- Il capo caccia ha l’obbligo di registrare sul verbale dell’azione giornaliera di caccia tutti i cinghiali abbattuti.
Nel caso trattasi di braccate fatte da due o tre squadre la registrazione dei capi deve tenere conto di quanto stabilito al Titolo II paragrafo 6 punto 9 del presente disciplinare.
- Le squadre collaborano con gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Distretti di gestione della specie cinghiale (ove presenti) ai fini della raccolta di dati statistici e della gestione della specie, anche attraverso forme di comunicazione diretta ed immediata sui capi abbattuti e l’acquisizione dei dati biologici e sanitari che dovessero rendersi necessari.
- Nel caso in cui in una zona assegnata gli abbattimenti a fine stagione risultino scarsi o nulli, salvo eventi eccezionali registrati nella zona assegnata quali: incendi, neve prolungata, taglio del bosco ecc., l’Ambito Territoriale di Caccia si riserva la facoltà di procedere al censimento della specie e alla rivalutazione dell’assegnazione dell’area di
caccia al cinghiale in braccata o in girata. L’ATC a seguito di verifica, nel caso di scarsa efficienza della squadra può decidere di rigettare la domanda di iscrizione per la stagione venatoria successiva.
27 – (Collaborazione delle squadre nella attività di gestione dell’ATC)
- L’ATC può avvalersi delle squadre di caccia, iscritte nel registro di caccia in braccata/girata, per il censimento e il monitoraggio della specie.
28 – (Aspetti sanitari e smaltimento dei residui della macellazione)
- Preso atto dei rischi derivanti dal consumo di carni potenzialmente affette da trichinosi, l’ATC ha l’obbligo di stipulare un protocollo operativo con le ASL e/o l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le Regioni Lazio e Toscana di competenza al fine di un controllo sulla salubrità delle carni.
- Gli ATC hanno l’obbligo di stipulare un contratto diretto con una società specializzata ed autorizzata al ritiro e allo smaltimento dei residui della macellazione non destinati al consumo umano (lavorazione delle carcasse di cinghiale).
- Le spese derivanti dallo smaltimento a norma di legge dei residui della macellazione non destinati al consumo umano e delle competenze spettanti al servizio sanitario sono a carico dei comitati di gestione degli ATC.
- L’ATC utilizzerà i proventi derivanti dal versamento per l’iscrizione alla squadra di caccia al cinghiale sia di braccata che di girata effettuato da ogni singolo cacciatore. Detti proventi saranno altresì utilizzati dall’ATC per la realizzazione di opere di prevenzione dei danni alle colture agricole.
- Dato l’elevato rischio di introduzione del virus della Peste Suina Africana nel nostro Paese, l’ATC deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.
- I residui della macellazione devono essere sempre smaltiti solo in contenitori chiusi per rifiuti perché tali residui di animali infetti possono rappresentare un grave rischio di trasmissione della malattia agli animali sani.
29 – (Divieti)
- È vietato da parte delle squadre o di singoli iscritti, arrecare danno o qualsiasi disturbo alla selvaggina o all’ambiente attraverso il metodo della parata, dei fuochi ed altri sbarramenti anche di carattere acustico e/o luminoso, nonché mediante l’uso di sostanze repellenti.
- Durante la braccata/girata nelle zone assegnate è fatto divieto ai componenti della
squadra detenere munizioni spezzate.
- Durante le battute i bracchieri ed i canai potranno utilizzare solo cartucce caricate a salve e a palla unica.
- Allo scopo di non arrecare danno o fastidio agli agricoltori sui terreni dei quali si svolgerà la caccia, dovranno essere prestate tutte le necessarie attenzioni. Si dovrà, in particolare:
- avere cura della chiusura dei cancelli,
- parcheggiare le auto in modo corretto,
- impedire che i cani infastidiscano gli animali allevati,
- rispettare le coltivazioni in essere usando tutte le misure che il buonsenso suggerisce.
30 – (Caccia al cinghiale nelle zone non assegnate)
- Nelle zone non assegnate alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale (territorio classificato come “zone bianche”):
- La caccia al cinghiale è consentita a tutti i cacciatori non iscritti alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata durante i periodi e secondo le modalità specificate dal Calendario Venatorio regionale, adottando idonee misure di sicurezza, compreso l’obbligo di indossare giubbini ad alta visibilità di colore giallo o arancione;
- I cacciatori iscritti alle squadre di braccata e di girata non possono esercitare la caccia al cinghiale nelle zone bianche con esclusione della caccia di selezione.
- I cacciatori che intendono effettuare la caccia al cinghiale con l’ausilio di cani da seguita nelle zone bianche sono tenuti a presentare domanda secondo appositi moduli disponibili presso gli Ambiti Territoriali di Caccia o scaricabili dai siti Internet degli stessi per l’iscrizione nell’apposito registro. La richiesta dovrà pervenire agli ATC entro la data del 07/10/2020.
- L’ATC potrà fornire al cacciatore iscritto per la caccia al cinghiale nelle zone bianche un registro dove annotare le azioni di caccia, i partecipanti e gli eventuali capi abbattuti.
- Rimane esclusiva responsabilità di tutti i cacciatori l’applicazione di ogni utile misura di sicurezza necessaria ad evitare incidenti.
- L’ATC stabilisce la quota di partecipazione del cacciatore che effettua la caccia al cinghiale nelle zone bianche con l’ausilio di cani da seguita iscritto nel registro; tale quota, commisurata ai costi per la gestione amministrativa, ai costi derivanti dallo smaltimento a norma di legge dei residui della macellazione non destinati al consumo umano e ai costi delle competenze spettanti al servizio sanitario, non può essere superiore ad Euro 40,00.
31 – (Compatibilità con altre forme di caccia)
1. L’assegnazione del territorio alle squadre comporta solo la gestione faunistica venatoria della specie cinghiale.
32 – (Controversie)
- Le eventuali controversie tra squadre di caccia al cinghiale vengono risolte dall’ATC sentite le parti.
- Le eventuali controversie tra una squadra di caccia al cinghiale e l’ATC vengono risolte
dall’Area Decentrata Agricoltura sentite le parti.
33 – (Sanzioni)
- La mancata osservanza delle norme contenute nel presente disciplinare oltre all’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 51,00 ad Euro 309,00 (art.47 comma 3 L.R. n. 17/95), comporta l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
- Sospensione del Capo squadra per il periodo di una settimana per le seguenti violazioni al presente Disciplinare:
- Mancanza di firme dei partecipanti nel registro di battuta/girata giornaliera (se l’inosservanza viene rilevata dopo la consegna del registro all’ATC il provvedimento disciplinare si applica all’inizio della stagione successiva);
- Mancanza di firma del capo caccia nel registro di battuta/girata giornaliera, (se l’inosservanza viene rilevata dopo la consegna del registro all’ATC il provvedimento disciplinare si applica all’inizio della stagione successiva);
- Azioni di caccia effettuate senza il numero minimo, 50% più 1 dei componenti titolari della squadra (se l’inosservanza viene rilevata dopo la consegna del registro all’ATC il provvedimento disciplinare si applica all’inizio della stagione successiva);
- Omessa registrazione dei capi di cinghiale abbattuti;
- Omessa o non corretta tabellazione della zona di caccia.
In caso di recidiva la sospensione è di due settimane ed è estesa a tutti i componenti della squadra (i componenti la squadra non possono esercitare la caccia al cinghiale neppure come ospiti in altre squadre).
- Ritiro del registro delle battute per il periodo di una settimana per le seguenti violazioni al presente Disciplinare:
- casi accertarti di intolleranza nei confronti di altre forme di caccia (i componenti la squadra non possono esercitare la caccia al cinghiale neppure come ospiti in altre squadre).
- In caso di recidiva la sospensione è di due settimane (i componenti la squadra non possono esercitare la caccia al cinghiale neppure come ospiti in altre squadre).
- In caso di ulteriore recidiva viene revoca dell’assegnazione della zona stessa.
- Non iscrizione della squadra alla stagione venatoria successiva:
- Mancata riconsegna del registro entro il 30 giugno.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 4/2015, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, al Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2020/2021, al Provvedimento che regolamentata l’attività venatoria nell’area di protezione esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale e al Provvedimento che approva specifiche misure a tutela dell’orso bruno marsicano da applicarsi nell’area critica: “Monti del Cicolano”, “Monti Ernici”, “Area contigua al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di orso bruno.
GLOSSARIO
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA (ADA): Area della Direzione Regionale Agricoltura promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca che opera su base provinciale. Provvede, nell’ambito provinciale di competenza e sulla base delle direttive impartite, ai rapporti con l’utenza gestendo le istanze di finanziamento per l’accesso ai regimi di aiuto istituiti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria oltre che le domande per il rilascio di autorizzazioni, certificazioni, qualifiche, attestazioni ed ogni altro provvedimento o atto di competenza.
AREA VOCATA ALLA BRACCATA: si intende sia l’area boscata sia quella non boscata contigua definita dalla cartografia utilizzata per la localizzazione delle postazioni di tiro.
A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia): introdotto dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157- sono definiti come: struttura di tipo associativo, senza fini di lucro, che persegue scopi di programmazione dell’attività venatoria e di gestione della fauna selvatica su una porzione sub- provinciale di territorio agro-silvo-pastorale.
AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE: aziende senza fini di lucro con prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, autorizzate e disciplinate dalle Regioni ai sensi della legge 157/92. Le relative concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento.
BATTITORI: sono cacciatori non sempre presenti nelle squadre che attuano la caccia in braccata, sono incaricati di coadiuvare i canai nel sospingere i cinghiali verso le poste e nell’impedire alle mute di allontanarsi dal terreno di caccia.
BATTUTA: è una tipologia di caccia scarsamente utilizzata in Italia. Nella battuta, a differenza di quanto avviene nella braccata, i cinghiali vengono forzati alle poste da un fronte mobile di soli battitori, senza l’uso dei cani. La battuta viene invece utilizzata con profitto per alcuni censimenti faunistici. Il termine battuta, a volte, viene utilizzato genericamente per indicare una azione di caccia.
BRACCATA: è una tipologia di caccia dove i cinghiali vengono forzati alle poste da una muta di cani, condotti da un numero più o meno elevato di conduttori (“bracchieri“), eventualmente coadiuvati da un certo numero di battitori. È la forma più diffusa in Italia, la cui efficacia ed impatto dipendono in larga misura dalle modalità con cui vene applicata. Aspetti positivi: è il sistema più efficace in situazioni ambientali difficili e facilita la cooperazione tra i cacciatori. Aspetti negativi: disturbo e impatto sulla restante fauna. Scarsa possibilità di intervenire selettivamente sugli animali.
CACCIATORE: soggetto abilitato all’esercizio venatorio in possessore di regolare licenza di caccia.
CALENDARIO VENATORIO: atto amministrativo emanato dalle Regioni che regola annualmente lo svolgimento dell’attività venatoria regolando tra l’altro le date di apertura e chiusura della stagione venatoria ed il numero dei capi da abbattere.
CANI DA SEGUITA: cani utilizzati per la caccia ad animali selvatici da pelo, addestrati a scovare la selvaggina seguendo le traccia e l’usta da essa lasciata. Dopo lo scovo inseguono la selvaggina cercando di portarla a tiro del cacciatore.
CANAI: sono i proprietari e/o i conduttori delle mute dei cani. Seguono e guidano i cani nel sospingere i cinghiali verso le poste.
CANE DA TRACCIA SU SANGUE: è un cane di razza specializzata per la ricerca di animali
feriti (annoveriano, bavarese, ecc..).
CAPOCACCIA: è il responsabile dell’organizzazione delle battute, è cacciatore dotato di elevata competenza e conoscenza del territorio, da il segnale di inizio e di fine, dirime le controversie tra i componenti della squadra e propone sanzioni disciplinari. Le squadre numerose possono avere dei vice capocaccia.
CINGHIALE (Sus scrofa): è un mammifero artiodattilo dell’Ordine degli ungulati, della famiglia dei Suidi. La specie è distribuita, senza soluzione di continuità, dalla Valle d’Aosta sino alla Calabria, in Sardegna, in Sicilia, Isola d’Elba, in alcune zone prealpine in Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli. In continua espansione.
COMPONENTI TITOLARI DELLA SQUADRA: sono i cacciatori effettivamente iscritti alla squadra per i quali è stato effettuato in versamento della quota di iscrizione ed è stato vidimato il relativo tesserino venatorio.
DISTRETTO DI GESTIONE: il territorio vocato al cinghiale viene diviso in unità di gestione della specie denominato “Distretto di Gestione del cinghiale”. Il distretto di gestione è costituito da un’area omogenea a livello ambientale, delimitata da confini naturali, tale da consentire la gestione di una popolazione di cinghiali.
ESERCIZIO VENATORIO: atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica nei tempi e con i mezzi consentiti, nonché il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa per abbatterla.
GIRATA: la girata rappresenta un’alternativa alla braccata come mezzo per scovare e sospingere i cinghiali verso le poste. Si tratta in realtà di una delle più antiche forme di caccia che prevede l’utilizzo di un solo segugio che assolve contemporaneamente la funzione di “limiere” e quella di forzatura degli animali. Il nome “limiere” deriva probabilmente dalle parole francesi “lier, limier”, il cui significato è riconducibile ai termini “legare, legame, laccio” e ci indirizza verso un ausiliare collegato al suo conduttore per mezzo di un guinzaglio lungo 3 – 6 metri (la lunga) o comunque con raggio d’azione circoscritto. È un sistema impiegato con relativa frequenza nei paesi d’Oltralpe e dell’Est europeo ma ancora poco diffuso in Italia; risulta particolarmente adatto in parcelle boschive di limitata estensione, circondate da aree aperte o colture in atto.
IMPOSTARE: posizionare i cacciatori alle poste.
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (I.S.P.R.A.): è
l’organo tecnico-scientifico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni, le Province.
OSPITI: sono cacciatori non ufficialmente e stabilmente appartenenti alla squadra, che partecipano saltuariamente alle battute con uguali diritti e doveri degli iscritti.
PIANI DI ABBATTIMENTO: è il prelievo programmato di una specie di fauna stanziale in un ambito di caccia.
PESTE SUINA AFRICANA (PSA): è una malattia virale che colpisce suini e cinghiali. Altamente contagiosa e spesso letale per gli animali, non è pericolosa per l’uomo, può essere trasmessa attraverso gli alimenti agli animali sani. I residui della macellazione di animali infetti possono rappresentare un grave rischio di trasmissione della malattia agli animali sani e devono essere sempre smaltiti solo in contenitori chiusi per rifiuti.
POSTA: il luogo dove si ferma il cacciatore, più o meno nascosto, per attendere che gli passino a tiro i selvatici che intende cacciare.
POSTE: sono cacciatori appostati a cui spetta il compito di abbattere i cinghiali. Sono disposti
su assegnazione insindacabile del caposquadra a distanze tra loro variabili. Non possono spostarsi per nessun motivo dalla posta loro assegnata, fino alla conclusione della battuta, salvo incarico impartito direttamente e sotto la responsabilità del caposquadra.
SCACCIARE: far uscire un animale dal luogo, ove stava nascosto, in modo che si mostri al cacciatore.
SELECONTROLLORE: cacciatore con titoli e autorizzazioni che gli consentono di dare un prezioso contributo al mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema, utilizzato principalmente per la caccia di selezione.
SQUADRA DI CACCIA: in braccata-figure e funzioni: è una struttura organizzata di cacciatori per la caccia al cinghiale, la ripartizione dei compiti resta ancorata alla tradizionale suddivisione in: caposquadra (o capocaccia), canai, poste, battitori e ospiti (o invitati).
STAGIONE VENATORIA: periodo in cui è possibile esercitare la caccia, definito attraverso il calendario venatorio.
TAVOLA DENTARIA: schema che permette la valutazione dell’età dei capi abbattuti correlando lo stadio della dentizione rilevato sulla mandibola (mascella inferiore) dell’animale all’età dello stesso.
TRACCIA: segni della presenza dei cinghiali riconoscibili sul terreno.
TRACCIATURA: individuazione delle tracce. La tracciatura avviene solitamente nei perimetri delle zone designate per la caccia per verificare se i cinghiali sono entrati e si sono fermati all’interno. Per ulteriori accertamenti finali possono avvenire anche ispezioni interne all’area di caccia.
Saper riconoscere le tracce lasciate dai selvatici è un requisito fondamentale per il tracciatore, nella caccia al cinghiale la lettura delle tracce assume un valore cruciale per la riuscita della cacciata.
TRICHINELLOSI O TRICHINOSI: è una zoonosi parassitaria causata da nematodi appartenenti al genere Trichinella. L’unica modalità di contrazione dell’infezione è quella legata all’ingestione di carne cruda o poco cotta proveniente da un ospite infetto. Le larve della Trichinella spiralis, quando ingerite, vanno ad incistarsi nei muscoli scheletrici dell’ospite. Una complicanza talora fatale è la cosiddetta neurotrichinosi, caratterizzata da encefalite e/o miocardite.
La trichinellosi è una malattia di interesse veterinario, in quanto essa è presente soprattutto nei suini e nei cinghiali, ma ne sono affetti anche gli equini. Altre specie sono rappresentate da animali selvatici, come i roditori. Gli animali sono colpiti dai parassiti in particolare nelle masse muscolari. Il muscolo più interessato è il diaframma (pilastri), seguito dal massetere, cioè il muscolo masticatorio.
ZONE BIANCHE: zone residuali di caccia non assegnate alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata, la caccia al cinghiale è consentita in conformità al Calendario Venatorio regionale.