Pubblicata la nuova legge sulla caccia in Toscana

by Redazione RM

Maggiore spazio alla gestione degli ATC, riconosciute le equipollenze dei cacciatori abilitati in altre regioni.
È stata pubblicata sul Burt la legge regionale N°430 che modifica la legge 3/94 della Regione Toscana.
Ecco una breve sintesi di alcuni punti rilevanti della nuova legge che potrete consultare per intero a questo Link>

Art. 15 Zone di protezione
La modifica di questo articolo sposta la gestione delle zone di protezione dalla Regione alle Atc che possono avvalersi del contributo delle Associazioni. La Regione può intervenire modificando i confini, sopprimendole o trasformandole in Zone di Rispetto venatorio senza dover aspettare la scadenza del Piano Faunistico Venatorio.Art. 16 Oasi di protezione
Con questa modifica la Regione può procedere alla modifica o alla costituzione di nuove Oasi di Protezione, ed apre alla possibilità di effettuarvi il controllo ai sensi dell’Art 37Art 17 Zone di ripopolamento e cattura
La Regione può, senza aspettare la scadenza del Piano Faunistico Venatorio, modificare i confini o istituire nuove ZRC. La trasformazione delle stesse in aree non vocate ai predatori ed agli ungulati, dovrebbe semplificare gli iter dei piani di controllo.Art. 26 Tabelle di segnalazione
Decade l’obbligo di fissare le tabelle almeno una ogni 100 metri poste ad un’altezza tra 2 e 4 metriArt. 28 Esercizio della caccia
La Regione inserisce in legge il tesserino digitale, aprendo la possibilità di renderlo obbligatorio per alcune forme di caccia
Art. 28 bis
Con questo articolo la Regione porta in legge la legge obbiettivo sulla caccia agli ungulati. Definendo quindi aree vocate e non vocate e stabilendo inoltre la possibilità di portare il piano a scalare fino all’80% del totale abbattibile. Agli Atc vengono affidati gli aspetti organizzativi e di rendicontazione del prelievo, oltre a maggiori competenze.Art. 28 ter
Ai soggetti delle aree protette di cui alla l.r. 30/2015 e degli istituti pubblici e privati compete la determinazione dell’indennizzo, e la relativa liquidazione, dei danni alle produzioni agricole causate dalle specie ungulati
Art. 28 quater Abilitazione alla caccia agli ungulati
Viene riconosciuta l’equipollenza dei titoli e degli attestai conseguiti in altre regioniArt. 34 Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti
Per sanare la regolarità degli anelli identificativi, i richiami in possesso dei cacciatori e quelli acquistati da ora in avanti, per essere portati a caccia dovranno essere inanellati con anelli forniti dalla Regione.  Questi anelli saranno assegnati ai cacciatori dopo aver registrato i numeri seriali riportati sulle ricevute su un apposito portale messo a disposizione della Regione. Fino all’entrata a regime di questo portale sono prese come valide le ricevute in possesso dei cacciatori. Gli anelli con cui saranno marcati gli uccelli da richiamo da portare a caccia avranno valore di 10 anni dalla data di primo inanellamento segnata sulla ricevuta. Purtroppo, viene eliminato il rispetto delle distanze tra gli appostamenti fissi all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie.
Art. 37 bis Disciplina del regime di deroga
Con questa modifica viene escluso dal monte dei capi giornalieri di migratoria prelevabili il conteggio di quelli prelevati in deroga.

lariservadicaccia.com

Lascia un commento