Artic. 10 “Piani Faunistico-Venatori”
La legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, e successive modifiche, prevede con l’articolo 10 “Piani Faunistico-Venatori”, che le Regioni realizzino e adottino un piano faunistico-venatorio, con validità quinquennale, che preveda la destinazione differenziata del territorio utile per la sua corretta gestione, finalizzata alla tutela della fauna selvatica, e un esercizio venatorio sostenibile (5.17).
Il Piano Faunistico-Venatorio rappresenta, quindi, lo strumento fondamentale con il quale la Regione definisce le linee di pianificazione e programmazione per una corretta tutela della fauna selvatica e degli habitat all’interno del suo territorio e per un prelievo venatorio sostenibile e compatibile. La pianificazione e la programmazione delle attività faunistico-venatorie utilizzano come strumenti:
■ la Carta regionale delle vocazioni faunistiche;
■ gli indirizzi regionali per l´elaborazione dei Piani Faunistico-Venatori provinciali;
■ il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunisticovenatori;
■ i piani faunistico-venatori provinciali, di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei;
■ i piani, i programmi e i regolamenti regionali di gestione faunistica delle aree protette.