Molise: «Viola la normativa nazionale», il Wwf scrive ai Prefetti per annullare l’ordinanza della Regione

Non perde tempo e prende carta e penna il WWF regionale per scrivere una lettera ai Prefetti di Campobasso e Isernia chiedendo l’annullamento dell’ordinanza n. 25 del 02 maggio 2020, appena emanata dal Governatore della Regione Molise.

«Signor Prefetto,

la Regione Molise con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 02.05.2020, all’art 2 consente l’attività venatoria e l’addestramento dei cani fino al 18 Maggio 2020.

Si ritiene che tale ordinanza violi la normativa nazionale (L. 157/92) e quella regionale (L. R., 19/93) in materia di attività venatoria, nonché le direttive europee (Direttive 92/43/CEE. e 2009/147/CE) che regolamentano il periodo del prelievo venatorio consentendolo solo in un arco di tempo ristretto.

Difatti:

  • l’articolo 18 della L. 157/92 stabilisce i tempi per l’esercizio venatorio e l’elenco delle specie cacciabili. Ogni anno, in osservanza dei criteri minimi stabiliti dalla legge, le regioni italiane deliberano il calendario venatorio in cui sono fissati volta per volta i tempi e le specie. Secondo la legge, la stagione venatoria si estende al massimo tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, con le regioni che possono derogare rispetto a queste date anticipando l’apertura per alcune specie alla prima domenica di settembre e posticipando la chiusura al 10 febbraio, ma solo per alcune specie e con parere vincolante dell’ISPRA.
  • Per quel che concerne l’addestramento dei cani, l’attività venatoria è rigorosamente vietata durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli di tante specie che in questo periodo sono in fasi molto delicate della loro vita: piccoli sono ancora immaturi, le specie migratrici devono prepararsi ai lunghi voli verso i luoghi di svernamento e , molti altre stanno ancora nidificando.

Si precisa, altresì, che la Legge 157/92 stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e il suo prelievo può avvenire in deroga, con i tempi e i nodi consentiti dalla normativa su citata, disciplinandolo con il calendario venatorio che viene approvato con parere dell’ISPRA. Per quanto sopra esposto, Le chiediamo, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, di sospendere, con effetto immediato, l’ordinanza n. 25 del Presidente della Regione Molise e di segnalare alla Corte dei Conti, l’eventuale danno erariale causato».

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