La pesca sportiva ricreativa
https://www.guardiacostiera.gov.it/attivita/Pages/pesca-sportiva-ricreativa.aspx
La pesca sportiva/ricreativa è l’attività esercitata esclusivamente a scopo ricreativo e/o agonistico che sfrutta le risorse acquatiche viventi e ne vieta, sotto qualsiasi forma, la vendita del prodotto pescato.
Il regolamento CE 302/2009 annovera la seguente distinzione:
La pesca sportiva: è una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
La pesca ricreativa: è una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.
A sua volta la pesca sportiva e ricreativa la si può suddividere in:
- pesca da terra;
- pesca subacquea;
- pesca da unità da diporto.
Il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) del 6 dicembre 2010 è il provvedimento preposto per promuovere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare attraverso l’adempimento di una comunicazione, eseguita direttamente dagli interessati e finalizzata alla rilevazione numerica degli amanti del mare che praticano questa attività nel tempo libero.
Tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva in mare dovranno effettuare una semplice comunicazione che prevede di fornire alcune informazioni molto semplici quali le proprie generalità, il tipo di pesca praticato, le Regioni in cui si praticherà questa attività.
Tale comunicazione è obbligatoria per tutti coloro che abbiano compiuto 16 anni, ha validità di 3 anni e può essere effettuata in vari modi:
- attraverso l’ausilio delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa e le associazioni di pesca professionale;
- tramite una semplice registrazione sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, www.politicheagricole.gov.it;
- rivolgendosi alla più vicina Capitaneria di Porto, Guardia Costiera (Ufficio Pesca);
L’attestato della avvenuta comunicazione funzionerà da titolo per l’esercizio della pesca.
Chi non avrà effettuato la comunicazione, se soggetto a controlli, dovrà svolgere gli adempimenti previsti entro dieci giorni per non incorrere in sanzioni.
Procedura per il rilascio del tesserino di pesca sportiva e ricreativa
Per effettuare la registrazione cliccare sul seguente link:
- Nella sezione Registrazione Utente inserire: nome, cognome del pescatore o del referente dell’associazione, email (casella di posta elettronica), una password di identificazione e, per i soli referenti delle associazioni, il nome dell’associazione a cui fanno capo.
- Per completare la registrazione attendere la mail di conferma che il sistema invierà alla casella di posta elettronica fornita al momento della registrazione e cliccare sul primo link riportato.
- Qualora il client di posta non lo consentisse, cliccare o copiare il secondo link nel browser, attendere la risposta e digitare E-mail e codice di attivazione sempre riportati nella mail ricevuta.
- Viene presentata una prima pagina in cui inserire le generalità del pescatore, e una seconda per le informazioni specifiche sul tipo di pesca praticata. A conferma della corretta conclusione delle operazioni sarà possibile stampare l’attestato dell’avvenuta comunicazione.
N.B. Qualora il pescatore o l’associazione desiderino ristampare l’attestato, sarà sufficiente riaccedere al sito del Ministero, identificarsi e fornire nuovamente le generalità del pescatore interessato.
La comunicazione eseguita per iscritto, tramite le associazioni di settore, o le Autorità Marittime locali, viene effettuata utilizzando l’apposito modello nel quale devono essere indicate le complete generalità del pescatore sportivo, il tipo di pesca esercitata (da terra, da unità da diporto, subacquea), l’attrezzatura utilizzata per la pesca sportiva, il mezzo nautico impiegato (privato, noleggio, charter), l’appartenenza – o meno – ad un’associazione sportiva e l’area regionale in cui avviene la pesca.