Scivola sul terreno accidentato e si spara ad un piede: tolti fucile e licenza ad un cacciatore

Secondo i giudici del Tar non ha rispettato le basilari regole di buon uso della armi

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Articolo – Scivola mentre torna alla macchina dopo una battuta di caccia e si spara al piede: revocata la licenza e tolte le armi.

Protagonista un cacciatore eugubino, difeso dall’avvocato Valerio Lupini, che ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria contro la decisione della Prefetturache disponeva il divieto di detenzione di armi e munizioni e la revoca della licenza di caccia a seguito di un incidente venatorio.

L’uomo era rimasto vittima di un incidente di caccia, con “ferita lacero–contusa da arma da fuoco piede sinistro con frattura del metatarso” e una prognosi di 40 giorni. Secondo il racconto che lo stesso cacciatore aveva fatto alle forze dell’ordine, “al termine di una giornata di caccia, mentre tornava verso la sua auto con il fucile in mano aperto, ma con il colpo in canna, scivolava su terreno sconnesso, così da provocare la chiusura involontaria dell’arma, da cui accidentalmente partiva un colpo che lo attingeva al piede sinistro”.

Per la Prefettura di Perugia “anche un solo fatto indice di colposità e negligenza nell’uso delle armi” sarebbe “idoneo a giustificare l’adozione di un provvedimento avente natura cautelare come il divieto di detenzione armi”. E così era stato.

Secondo i giudici amministrativi “il divieto di detenzione delle armi è un provvedimento che non ha finalità sanzionatoria, bensì meramente cautelare: pertanto il Prefetto, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità, può legittimamente fondare il giudizio di ‘non affidabilità’ del titolare del porto d’armi”. Nel caso specifico, inoltre, il cacciatore “si è senz’altro dimostrato negligente circa il buon uso delle armi” visto che “l’esplosione del colpo di fucile in circostanze siffatte era un fatto improvviso, ma non certamente imprevedibile, specialmente su di un terreno accidentato e con l’eventuale presenza di fango, dato che per azzerare il rischio sarebbe bastato osservare le buone pratiche nell’uso delle armi e procedere con arma scarica”.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali.

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