Luoghi in cui è vietato cacciare…
earmi.it – Vi sono dei luoghi in cui è vietato cacciare (artt. 21 e 30 LC) in modo assoluto e sono i seguenti.
– Giardini e parchi pubblici o privati urbani, aie, cortili, pertinenze di fabbricati rurali, terreni adibiti ad attività sportive, fondi chiusi.
Dalla caratteristiche comuni a questi luoghi si comprende che deve trattarsi di luoghi perfettamente individuabili per essere recintati (parchi, giardini) o per la loro stessa struttura muraria (aie, cortili), e per di più inerenti ad un edificio civile o rurale.
Un giardino o un parco privato devono essere la pertinenza di un fabbricato di abitazione, un orto deve essere la pertinenza di un fabbricato civile o rurale, una concimaia deve essere vicina alla stalla. Non rientra nel divieto un orto costruito lontano dai fabbricati o un deposito di concime nei campi o un terreno recintato che non abbia le caratteristiche di un parco e al cui interno non vi sia una casa di abitazione.
Sono terreni adibiti ad attività sportive i campi da calcio, da tennis, da tiro a volo, da golf, i poligoni e campi di tiro, ecc.
Sulla nozione di →fondo chiuso si veda l’apposita voce.
Questi luoghi non sono soggetti a →Tabellazione, sempre che la loro natura sia palese e non equivoca. Un campo da golf deve essere tabellato, non tanto per la sicurezza dei selvatici quanto per quella dei giocatori.
– Parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione di fauna selvatica, parchi storici e archeologici.
Il legislatore ha fatto un po’ di confusione a cui ha rimediato nell’art. 31 LC. Da questo si comprende che i “parchi pubblici privati” sono solamente quelli urbani e che oltre ad essi vi sono i Parchi nazionali e regionali. Si veda anche la pagina sui parchi nazionali
Le foreste demaniali rientrano in questa categoria di luoghi ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
Come esposto alla voce →Tabellazione tutti questi luoghi devono essere chiaramente delimitati mediante tabelle che ne indichino con chiarezza il confine.
– Luoghi ove sonoopere di difesa dello Stato (fortificazioni, stazioni radar, ecc.) per cui è necessario il divieto, oppure beni monumentali. È sempre necessaria la tabellazione.
– Specchi d’acqua ove si esercita l’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca. È sempre necessaria la tabellazione.
– La caccia è vietata su tutti ivalichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi. È norma che pecca di grave indeterminatezza perché non si comprende come un cacciatore possa individuare i valichi in questione. Non è chiaro neppure se il divieto vige solo per i periodi di migrazione o se sia permanente. Logica vorrebbe che il divieto sia limitato ai periodi di migrazioni in atto. Anche la zona di rispetto di mille metri, senz’altra indicazione, è assurda. Se si intendono mille metri misurati in proiezione sulla carta geografica è normale che nella zona di rispetto ricadano terreni che si trovano mille metri più in basso del valico; vale a dire in luoghi da cui il cacciatore neppure può vedere che c’è un valico!
Per altri luoghi il divieto è correlato a particolari situazioni:
– Ovunque da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto (solo per la caccia di selezione agli ungulati, fino ad un’ora dopo il tramonto). Per il calcolo delle ore si veda qui.
-su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve (nella zona Alpi vigono diverse regole); norma anche questa indeterminata; che cosa vuol dire in parte? Basta una buca a nord in cui è rimasta un po’ di neve per impedire la caccia? Sicuramente no perché occorre una copertura tale da facilitare la ricerca dell’animale in base alla sue tracce oppure che sia di ostacolo ad una normale alimentazione del selvatico.
– in stagni, paludi, e specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio, terreni allagati da piene di fiume.
– nel raggio di cento metri da macchine operatrici agricole in funzione.
– sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili.
– La legge 353/2000, art. 10, prevede “Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”
È il comune competente a stabilire entro 90 giorni quali zone si intende essere state percorse dal fuoco.
Non si parla di tabellazione e tale obbligo rimane incerto; ma per i residenti o proprietari nel Comune interessato non si può invocare una ignoranza sui limiti territoriali ufficialmente comunicati mediante affissione all’albo. Direi che in pratica la tabellazione non ci vuole.
La conoscenza di questi luoghi e situazioni è importante perché la legge g) dell’art. 21 vieta “il trasporto, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia”. Formulazione bislacca di una disposizione semplice che un legislatore che parla come mangia avrebbe così espresso: “nei luoghi e tempi in cui non è consentito cacciare e a bordo di veicoli le armi lunghe devono essere tenute scariche e in custodia”; e questa è la regola da osservare ancor più sintetizzabile in “se non puoi cacciare, il fucile deve essere scarico e in custodia”.
Si noti cha in una sua sentenza del 5 gennaio 2000 n. 30 la Cassazione ha scritto
Va ribadito, in proposito, l’orientamento già espresso da questa Corte (Sez. III, 7.8.1995, n. 2652, Macrì) e deve rilevarsi che il richiamo contenuto nella lettera g) dell’art. 21 della legge n. 157/1992 alla liceità del trasporto dell’arma “all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria” non opera nei luoghi precedentemente specificati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21, ove il divieto di caccia non si correla soltanto ad esigenze di protezione della fauna selvatica ma è previsto a tutela di interessi ulteriori (pubblica incolumità, conservazione e valorizzazione di equilibri ecologici, ripopolamento e riproduzione di particolari specie faunistiche, esigenze militari connesse alla difesa dello Stato, salvaguardia di beni monumentali o di rilievo storico ed archeologico).
È una sentenza sbagliata sin dalla premessa perché la sentenza 2652 non dice affatto ciò che ha compreso il giudice e perché non vi è alcun appiglio normativo per distinguere fra situazioni venatorie e non venatorie; è una delle tante interpretazioni creative della terza sezione. È stata poi rivista dalla Cassazione nel 2008.
Purtroppo il legislatore ha usato a sproposito le parole porto e trasporto e perciò è difficile dare un significato univoco alla norma che ha riunito due prescrizioni aventi finalità diverse: la prescrizione che sui veicoli l’arma deve essere scarica e in custodia è una norma rivolta a prevenire incidenti, tanto che prevede anche l’ipotesi che il veicolo si trovi nell’abitato; la prescrizione relativa agli altri luoghi ha lo scopo di evitare il bracconaggio. E che cosa si intende per “custodia”? Se una scatola può essere utilizzata in auto, ben difficilmente si può imporre ad un cacciatore di portarsela dietro per i boschi! È evidente che sorgono notevoli problemi pratici. Chi arriva con l’auto sulla pubblica via e vuole addentrarsi nel bosco con il fucile per cacciare, come fa a superare i 50 metri fra strada e bosco? Deve forse portarsi dietro per tutto il giorno la custodia? E chi durante l’esercizio della caccia si trova davanti un’aia, e la deve attraversare perché è l’unico varco nelle recinzioni, che cosa fa se non si è portata con sé la custodia? Torna forse indietro e fa un giro di qualche chilometro?!
È indubbiamente una norma molto vessatoria che va ben oltre la sua utilità.
Sul piano pratico si è dovuto ammettere, per necessità di cose, che per custodia si può intendere qualunque involucro, anche di stoffa leggera in cui chiudere l’arma scarica. La legge del 1939 più intelligentemente, richiedeva che l’arma fosse racchiusa “in una busta o altro involucro idoneo”.
Arma scarica è quella che non contiene cartucce né nel serbatoio fisso né in camera di cartuccia; è consentito tenere il serbatoio mobile (caricatore) con le cartucce al suo interno, ma esso deve essere estratto dall’arma.
A questo punto sorge spontanea la domanda: ma in quali condizioni è possibile il porto di un’arma lunga per difesa o per tiro a volo o al bersaglio o per tarare l’arma, quando non si può cacciare?
La norma non vieta sicuramente di portare armi corte, mai qualificabili come →armi da caccia e quindi nulla vieta, se si ha licenza di porto di pistola, di andare a sparare al bersaglio in un prato anche in tempo di caccia chiusa (ovviamente senza farsi cogliere a puntare un capriolo!). Ma che dire di una carabina cal. 22 che il legislatore ha espressamente escluso dal novero delle armi da caccia? È vero che il legislatore ha fatto ciò perché riteneva tali armi destinabili al bracconaggio e quindi troppo da caccia, ma quando si è posto il problema se le carabine cal. 22 rientrassero o meno tra le armi detenibili senza licenza di collezione ex art. 10 L. 110/1975, il legislatore, per contrastare ogni possibile diversa interpretazione, ha stabilito che esse da caccia non erano. Di fronte a queste illogicità, verrebbe voglia di affermare che il legislatore se lo è meritato e che è del tutto lecito andare a sparare nel bosco, in tempo di caccia chiusa con un’arma da bracconaggio, purché non ci si faccia sorprendere in atteggiamento di caccia! Ma non è una interpretazione da consigliare; è chiaro che il legislatore si è sbagliato!
Egualmente il legislatore si è sbagliato per il porto di fucili su veicoli; egli non sapeva che la legge consente di dare la licenza di porto di fucile per difesa personale, specie alle guardie di scorta a furgoni blindati; quindi si deve concludere che il divieto di porto di armi lunghe cariche a bordo di veicoli privati non riguarda chi è legittimato a portarle per difesa personale, sempre che non sia in atteggiamento di caccia; ma quesro non può essere dedotto dal solo porto dell’arma carica giustificabile da esigenza di difesa personale.
Per quanto concerne il porto in zone in cui non si può cacciare la regola generale è quella sopra vista: dove non si può cacciare, niente armi cariche e fuori custodia.
Unica eccezione è sicuramente quella relativa ai poligoni di tiro, in quanto recintati ed attrezzati perché la stessa situazione dei luoghi dimostra che in essi non è possibile cacciare. Si consideri del resto che nelle pertinenze di una abitazione è sempre consentito portare armi e sparare, anche se in esse è vietato cacciare
Circa la taratura delle armi essa potrebbe essere consentita con disposizione regionale, all’interno delle zone addestramento cani. Non vi è però ostacolo giuridico ad affermare che anche in aperta campagna si possa procedere alla taratura se ciò avviene sotto il controllo di agenti accertatori i quali controllino che non si commettano infrazioni di tipo penale. Le violazioni amministrative consentono un certo margine di autonomia all’operatore; si pensi ad esempio al vigile urbano che dirotti il traffico fuori della sede stradale per ovviare ad una emergenza.
Boschi incendiati
L’art. 10 L. n. 353/2000 stabilisce un divieto di caccia nelle zone boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco per dieci anni dopo l’incendio. Nel caso di trasgressione al divieto si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 207 e non superiore a € 413.
Il termine soprassuolo è insensato; è ovvio che quando brucia un bosco, bruciano le piante che ci sono sopra e non il sottosuolo!
Nella applicazione della norma si deve sempre considerare dopo alcuni anni il cacciatore può non essere in grado di percepire che il bosco è bruciato e quanti anni sono trascorsi dall’incendio; molto dipende dalle dimensioni degli alberi bruciati, dalle opera di ripulitura effettuate, dal clima della zona. Vi è sanzione solo se chiari elementi di fatto rendono evidente che vi è stato un incendio da meno di 10 anni. Purtroppo questa è una valutazione difficile anche per un esperto botanico. Si può pretendere che un cacciatore sappia valutare quanto tempo hanno impiegato alcune specie botaniche a ricrescere?
Non è necessaria una formale individuazione dei terreni (TAR Lombardia, 9 aprile 2010 n. 1532).
Come conoscere l’ora dell’alba e del tramonto
Si veda la pagina apposita