Sentenza TAR Marche su calendario venatorio 2022/23
L’operato della Giunta Regionale è stato corretto
Articolo – L’approccio della giunta regionale all’approvazione del calendario venatorio è stato corretto. Il TAR Marche, con sentenza del 15 febbraio, si è pronunciato su due ricorsi presentati dalle Associazioni ambientaliste/Animaliste (WWF-LIPU-LAC-LAV) e dalla Federazione Italiana della Caccia contro il calendario venatorio 2022-2023 approvato dalla Regione Marche .
“Alla luce delle indicazioni riportate con l’odierna sentenza – spiega l’assessore alla Caccia Andrea Maria Antonini – posso assicurare che saremo in grado di presentare nei prossimi giorni la proposta di calendario venatorio 2023-2024 per arrivare all’approvazione definitiva entro il prossimo mese di aprile e non in ritardo come accaduto in passato. Un importantissimo risultato costantemente auspicato da tutte le associazioni venatorie. Si conferma inoltre l’impegno dell’amministrazione regionale nel monitorare costantemente la situazione e, nel contempo, nel raccogliere dati sulla fauna selvatica. Il tutto con l’auspicio di avvalersi sempre della piena collaborazione del mondo venatorio, quale supporto imprescindibile e prezioso nella formulazione del calendario, tenendo conto delle tradizioni locali e delle caratteristiche del nostro ambiente”.
Entrando nei dettagli tecnici, la Sentenza, non accogliendo i seguenti motivi dei ricorsi, stabilisce:
1- che il prelievo del Combattente era legittimo, non ravvisandosi profili da cui emerga “ictu oculi” una violazione delle norme e dei principi che regolano la materia;
2) che le date di preapertura e apertura generale della caccia individuate dalla Regione erano corrette in quanto la Regione ha fornito per ciascuna delle predette specie una specifica motivazione, che le associazioni ricorrenti non hanno confutato, se non rifacendosi ai rilievi dell’I.S.P.R.A.;
3) che le date di chiusura della caccia per Beccaccia, Turdidi e uccelli acquatici risultano adeguate rispetto a quanto indicato dai Key Concepts risultando dirimente il fatto che la Regione, per ciascuna specie, ha reso specifiche motivazioni che si fondano anche su altri dati in suo possesso.
4) che l’utilizzo dell’App per il monitoraggio del prelievo delle specie in deroga, ed in particolare della Tortora selvatica, è sicuramente funzionale e rispettoso delle finalità di verifica degli abbattimenti in tempo reale.
Da evidenziare, comunque, che l’unico aspetto del ricorso che viene accolto è quello relativo alle giornate aggiuntive di caccia da appostamento nei mesi di ottobre e novembre, visto la censura mossa dall’ISPRA sull’indisponibilità di dati per valutare l’impatto di tale prelievo. La criticità, sollevata per la prima volta quest’anno, è stata già affrontata dagli uffici con l’elaborazione dai tesserini venatori dei dati richiesti. Pertanto la sentenza non desta preoccupazione per i prossimi anni.
In ultima analisi, seppur alla luce della revisione Key Concepts si è stati costretti purtroppo ad adottare delle limitazioni al prelievo nel trascorso Calendario Venatorio rispetto al passato, la sentenza conforta le scelte individuate nella consapevolezza di aver operato correttamente.